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Per tintolavanderia si intende l’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006).
Per lavanderia self-service a gettoni si intende l’impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010). Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa (Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012
Inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia) per ogni socio (SNC), per i soci accomandatari (S.A.S.), per il rappresentante legale e per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione (S.P.A. e S.R.L.)
L'esercizio dell'attività è subordinato alla nomina di un responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 2 Legge 84/2006 smi):
Il responsabile tecnico, che può essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o altro addetto dell'impresa, accetta l'incarico con apposita dichiarazione e attesta di svolgerlo prevalentemente e professionalmente nella sede indicata.
Ai sensi dell'articolo 39 c. 4 della L.R. 7 maggio 2013 n.8, le tintolavanderie già in attività che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico provvedono alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire l'attività.
Per l’apertura di lavanderia self service a gettone non sono necessari i requisiti professionali
I locali in cui si svolge l'attività:
Emissioni in atmosfera: gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono essere in possesso di autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 272 c. 2 e 3 e della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. D.D. 564 del 21/12/2015
L'istanza potrà essere presentata in via telematica attraverso il Servizio digitale regionale collegandosi all'indirizzo :
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-a...L’impresa può esercire l’attività decorsi 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Per l’apertura di lavanderia self service a gettone non è necessario acquisire autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Scarichi idrici: ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 227/2011, gli scarichi di acque reflue provenienti da lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, sono assimilabili agli scarichi civili.
Impatto acustico:
Industrie insalubri:
Nel caso di tintolavanderie che rientrino nella classificazione delle industrie insalubri ai sensi del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 e del Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994, il soggetto interessato, 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, deve comunicare al Comune (tramite apposito modulo sotto riportato, compilato in ogni sua parte e allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la classificazione di industria insalubre e relazionare sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica. Il Comune trasmette la comunicazione all’ASL competente. Quindi le autorità competenti (ASL AL sotto il profilo della istruttoria tecnica e il Sindaco titolare della funziona di massima Autorità Sanitaria sul territorio) prendono atto della classificazione e applicano le norme del Regio Decreto n. 1265/1934, artt. 216 e 217.
In particolare, l'art. 216 del Regio Decreto 27/7/34, n. 1265 recita: Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi: la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.
Ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto n. 1265/1934, l’esercizio di un'attività inserita in una delle due classi è subordinato ad una comunicazione preventiva al Sindaco, affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. Il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’attività o subordinarla a determinate cautele.
Il Decreto del Ministero della Sanità 05/09/1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all'art. 216 del Regio Decreto n. 1265/1934. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Se la tintolavanderia non è soggetto alla comunicazione di industria insalubre ai sensi del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 e secondo la classificazione di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994 , occorre allegare alla Segnalazione Certificati di Inizio Attività la Dichiarazione di esonero secondo il modello sotto riportato.
Occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):
La S.C.I.A. e tutti gli allegati devono essere inviati tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo Pec comunedialessandria@legalmail.it
Qualora il richiedente fosse sprovvisto di firma digitale, la pratica può essere presentata da un soggetto munito di procura speciale secondo le modalità indicate nella pagina "Presentazione delle pratiche SUAP".
Il Comune provvederà a rilasciare ricevuta di presentazione e comunicazione di avvio di procedimento.
Il richiedente potrà iniziare immediatamente l'attività all'atto del ricevimento della ricevuta.
In caso la S.C.I.A. sia irregolare o incompleta il Comune ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni dalla presentazione e ne chiede la regolarizzazione.
Il Comune dà avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti e requisiti che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti il Comune dispone la conformazione alla normativa vigente dell'attività e dei suoi effetti.
Se non è possibile la conformazione, il Comune adotta entro 60 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
La presentazione della S.C.I.A. è assoggettata al versamento di Diritti di istruttoria pari a Euro 50,00 il cui pagamento potrà essere effettuato:
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività.