Commercio su aree pubbliche

Si intende per commercio sulle aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Procedura: tramite il sito impresainungiorno.gov.it nella pagina dedicata al Comune di Alessandria inviare al Comune competente per territorio l’istanza di rilascio di Autorizzazione, in caso di nuova attività itinerante di tipo B, oppure la comunicazione di subingresso in ramo di azienda preesistente nelle quali l’interessato dovrà dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali e nel caso di commercio nel settore alimentare (in qualsiasi forma) anche di quelli professionali;
  • il settore o i settori merceologici nei quali si intende operare (alimentare, non alimentare o misto).

Inizio dell’attività: dopo il rilascio dell’Autorizzazione, in caso di nuova attività itinerante di tipo B, oppure contestualmente alla presentazione della comunicazione di subingresso in caso di attività preesistente.

 

Riferimenti normativi

 

Uffici Comunali

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO – Ufficio Commercio Ambulante
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
piano terra lato Via Verdi - ufficio nr. 2 

tel. 0131 515248
tel. 0131 515407
tel. 0131 515577

PEC:  protocollo@pec.comune.alessandria.it

 

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI AMBULANTI

Come è ormai noto con la legge regionale n. 3/2023 la Regione Piemonte ha introdotto, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica (commercianti e produttori agricoli), l’obbligo di possedere la Carta di esercizio e l'Attestazione annuale di regolarità.

Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, in relazione alla Carta di Esercizio, sono stati approvati i criteri e le disposizioni attuative per la verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.


Il termine ultimo per il rilascio della Attestazione annuale di regolarità  è il 30/11/2024.


Dal prossimo 2 dicembre inizieranno in tutta la Regione Piemonte i controlli della Polizia Locale sui mercati degli ambulanti in relazione al possesso della Carta di Esercizio e della relativa Attestazione annuale di regolarità.


Si rammenta quali sono le sanzioni prescritte dalla Regione Piemonte a carico degli inadempienti:


1) E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l’operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall’articolo 11.1, comma 8 della l.r. 28/1999.


2) E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 2.000,00 euro l’operatore che non esibisce la carta di esercizio o l’attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 11.1, comma 8 della l.r. 28/1999.


3) E’ punito con la sanzione amministrativa di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:


a) l’operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;


b) l’operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all’iscrizione alla CCIAA o all’INPS o all’INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.


4) E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.500,00 euro l’operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all’iscrizione alla CCIAA o all’INPS o all’INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.

5) E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 3.000,00 euro e con il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, il sostituto nell’esercizio dell’attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione secondo i criteri e le disposizioni note.

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/carta-esercizio-attestazione-annuale "

 

Modulistica

 

F.A.Q. e altre informazioni

Esistono ancora le tabelle merceologiche? No, le tabelle merceologiche previste dalla L. 426/71 sono state abrogate dal D.lgs. 114/98.Attualmente l’attività di vendita si distingue in due uniche categorie: alimentare e non alimentare (oppure categoria mista).

Quali requisiti deve possedere colui che intende esercitare un’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche? Colui che intende iniziare un’attività di commercio al dettaglio, a prescindere dal prodotto che intende vendere (alimentare o non alimentare), deve possedere i requisiti morali individuali.In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dal D.Lgs. 114/1998 e dal D. LGS. 59/2010 (es. in caso di società in nome collettivo i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari, ecc.)

Per la vendita del settore alimentare è necessario il possesso di requisiti specifici?Si, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici denominati “requisiti professionali”. Nel caso in cui l’attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Nel caso di subentro in un’attività commerciale è necessario presentare una comunicazione?Sì, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d’azienda), che in gestione (per affitto d’azienda) deve presentare una comunicazione di subingresso entro 4 mesi dalla stipula del contratto o dal verificarsi dell’evento.

Che altro fare una volta ottenuta l’Autorizzazione Amministrativa?Ottenuta l’Autorizzazione Amministrativa, si procede all’apertura della partita IVA e all’iscrizione alla C.C.I.A.A., inoltre l’iter burocratico si potrà considerare concluso con l’iscrizione all’INPS e/o all’INAIL.

 

 

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