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Commercio su aree pubbliche

Si intende per commercio sulle aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Procedura: produrre al Comune competente per territorio la segnalazione di inizio attività su aree pubbliche nella quale l’interessato dovrà dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali e nel caso di commercio nel settore alimentare (in qualsiasi forma) anche di quelli professionali;
  • il settore o i settori merceologici nei quali si intende operare (alimentare, non alimentare o alimentare e non).

Inizio dell’attività: immediatamente dalla presentazione della SCIA, fatte salve preventivamente le garanzie igienico-sanitarie previste dall’ASL per le SCIA di commercio alimentare e affini.

 

Riferimenti normativi

 

Uffici Comunali

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
1° piano lato via San Giacomo della Vittoria

Dott.ssa Roberta Forneris tel. 0131 515248
Moggiati Patrizia tel. 0131 515407
Montagna Gabriele tel. 0131 515577

FAX 0131 515379

PEC:  comunedialessandria@legalmail.it 

 

AVVISO

Con riferimento alla entrata in vigore (01/01/2018) della recente LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetta Legge di Bilancio) si informa che, secondo quanto stabilito al comma n. 1180, il termine delle Concessioni dei posteggi sui mercati in essere al 1° gennaio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.

 

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI AMBULANTI

V.A.R.A. 2019 – RINVIO AL 2021

Si comunica che la Giunta Regionale con Deliberazione 22 marzo 2019, n. 10-8575 avente ad oggetto: “Commercio su area pubblica: D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 “verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese”. VARA 2019: differimento dei termini a seguito della legge 145/2018.” ha stabilito quanto segue:

  1. i terminiper gli adempimenti previsti per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell’emissione del VARA, riferiti alle verifiche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, già differiti con D.G.R. 3 agosto 2017 n. 44-5475 al 30 giugno e 30 settembre 2019, sono stati ulteriormente rinviati rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021.
  2. i termini per gli adempimenti previsti per l’anno 2020 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell’emissione del VARA riferito alla verifica per l’anno 2018, fissati in via generale dalla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi al 28 febbraio e al 30 aprile di ogni anno, sono stati rinviati rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021.
 

Modulistica

 

F.A.Q. e altre informazioni

Esistono ancora le tabelle merceologiche? No, le tabelle merceologiche previste dalla L. 426/71 sono state abrogate dal D.lgs. 114/98.Attualmente l’attività di vendita si distingue in due uniche categorie: alimentare e non alimentare (oppure categoria mista).

Quali requisiti deve possedere colui che intende esercitare un’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche? Colui che intende iniziare un’attività di commercio al dettaglio, a prescindere dal prodotto che intende vendere (alimentare o non alimentare), deve possedere i requisiti morali individuali.In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dal D.Lgs. 114/1998 e dal D. LGS. 59/2010 (es. in caso di società in nome collettivo i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari, ecc.)

Per la vendita del settore alimentare è necessario il possesso di requisiti specifici?Si, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici denominati “requisiti professionali”. Nel caso in cui l’attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Nel caso di subentro in un’attività commerciale è necessario presentare una comunicazione?Sì, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d’azienda), che in gestione (per affitto d’azienda) deve presentare una comunicazione di subingresso entro 4 mesi dalla stipula del contratto o dal verificarsi dell’evento.

Dopo la presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) al comune è ancora necessario il rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa?Sì, secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3637/c, che fa riferimento all’art. n. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, resta ferma la necessità dell’Autorizzazione in caso di avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Che altro fare una volta ottenuta l’Autorizzazione Amministrativa?Ottenuta l’Autorizzazione Amministrativa, si procede all’apertura della partita IVA e all’iscrizione alla C.C.I.A.A., inoltre l’iter burocratico si potrà considerare concluso con l’iscrizione all’INPS e/o all’INAIL.

 

 

Collegamenti Utili

Regione Piemonte – Riforma del Commercio:  http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm