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Si intende per commercio sulle aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Procedura: tramite il sito impresainungiorno.gov.it nella pagina dedicata al Comune di Alessandria inviare al Comune competente per territorio l’istanza di rilascio di Autorizzazione, in caso di nuova attività itinerante di tipo B, oppure la comunicazione di subingresso in ramo di azienda preesistente nelle quali l’interessato dovrà dichiarare:
Inizio dell’attività: dopo il rilascio dell’Autorizzazione, in caso di nuova attività itinerante di tipo B, oppure contestualmente alla presentazione della comunicazione di subingresso in caso di attività preesistente.
SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO – Ufficio Commercio Ambulante
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
piano terra lato Via Verdi - ufficio nr. 2
tel. 0131 515248
tel. 0131 515407
tel. 0131 515577
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it
Come è ormai noto con la legge
regionale n. 3/2023 la Regione Piemonte ha introdotto, per tutti coloro che
esercitano l’attività di commercio su area pubblica (commercianti e produttori
agricoli), l’obbligo di possedere la Carta di esercizio e l'Attestazione annuale di
regolarità.
Successivamente con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, in relazione alla Carta
di Esercizio, sono stati approvati i criteri e le disposizioni attuative per la
verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e
fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.
Il termine ultimo per il rilascio della Attestazione annuale
di regolarità è il 30/11/2024.
Dal prossimo 2 dicembre inizieranno
in tutta la Regione Piemonte i controlli della Polizia Locale sui mercati degli
ambulanti in relazione al possesso della Carta di Esercizio e della relativa
Attestazione annuale di regolarità.
Si rammenta quali sono le sanzioni prescritte
dalla Regione Piemonte a carico degli inadempienti:
1) E’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro e, in caso
di reiterazione, con la revoca del titolo, l’operatore che non esibisce la
carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto
anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall’articolo 11.1, comma 8 della
l.r. 28/1999.
2) E’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 2.000,00 euro l’operatore
che non esibisce la carta di esercizio o l’attestazione annuale, pur avendo adempiuto
a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 11.1, comma 8 della l.r. 28/1999.
3) E’ punito con la sanzione
amministrativa di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e, in caso di
reiterazione, con la revoca del titolo:
a) l’operatore in possesso di una
carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;
b) l’operatore in possesso di una
carta di esercizio carente delle informazioni relative all’iscrizione alla
CCIAA o all’INPS o all’INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.
4) E’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.500,00 euro l’operatore
in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all’iscrizione
alla CCIAA o all’INPS o all’INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.
5) E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 300,00 a 3.000,00 euro e con il divieto immediato di prosecuzione
dell’attività, il sostituto nell’esercizio dell’attività che non esibisce, a
richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione
secondo i criteri e le disposizioni note.
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/carta-esercizio-attestazione-annuale "
Esistono ancora le tabelle merceologiche? No, le tabelle merceologiche previste dalla L. 426/71 sono state abrogate dal D.lgs. 114/98.Attualmente l’attività di vendita si distingue in due uniche categorie: alimentare e non alimentare (oppure categoria mista).
Quali requisiti deve possedere colui che intende esercitare un’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche? Colui che intende iniziare un’attività di commercio al dettaglio, a prescindere dal prodotto che intende vendere (alimentare o non alimentare), deve possedere i requisiti morali individuali.In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dal D.Lgs. 114/1998 e dal D. LGS. 59/2010 (es. in caso di società in nome collettivo i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari, ecc.)
Per la vendita del settore alimentare è necessario il possesso di requisiti specifici?Si, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici denominati “requisiti professionali”. Nel caso in cui l’attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.
Nel caso di subentro in un’attività commerciale è necessario presentare una comunicazione?Sì, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d’azienda), che in gestione (per affitto d’azienda) deve presentare una comunicazione di subingresso entro 4 mesi dalla stipula del contratto o dal verificarsi dell’evento.
Che altro fare una volta ottenuta l’Autorizzazione Amministrativa?Ottenuta l’Autorizzazione Amministrativa, si procede all’apertura della partita IVA e all’iscrizione alla C.C.I.A.A., inoltre l’iter burocratico si potrà considerare concluso con l’iscrizione all’INPS e/o all’INAIL.