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Ufficio competente: Ufficio Anagrafe
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, primo piano
Orario al pubblico: SOLO SU APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì 8,30-13,00; Martedì e giovedì pomeriggio 14,30 – 16,30. Solo i casi di urgenza documentata valutati singolarmente potranno accedere agli sportelli anagrafici anche senza appuntamento.
Numero Verde: 800755464
E-mail: anagrafe@comune.alessandria.it; enrico.ferraris@comune.alessandria.it
Rilascia la Carta di identità Elettronica (CIE) e, solo in casi di urgenza documentata di viaggio all'estero, la carta di identità cartacea a tutti i cittadini residenti nel Comune.
Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.
La carta di identità, in base all’età, viene rilasciata con le seguenti scadenze:
La carta d’identità viene rilasciata, su appuntamento, presso Palazzo Comunale, lato sinistro, primo piano, Ufficio anagrafe, sportelli 1,2 e 3.
Il cittadino residente nel Comune di Alessandria può fissare autonomamente l’appuntamento collegandosi al seguente link https://servizionline.comune.alessandria.it/cmsalessandria/portale/anagrafe/prenotazioni.aspx .
Per accedere a tale servizio occorre che il cittadino interessato si registri o sia in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In caso di minori di età la registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci e il nominativo del minore (con data e luogo di nascita) deve essere indicato nel “campo note” avendo cura di aggiungere il numero di telefono.
I cittadini meno esperti nell’uso di strumenti informatici possono trovare supporto per la prenotazione recandosi personalmente presso l’URP del Comune di Alessandria oppure chiamando il numero telefonico 0131/515414 nel seguente orario osservato presso l’URP:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
E’ possibile inoltre prenotare l’appuntamento scrivendo alla mail: urp@comune.alessandria.it oppure anagrafe@comune.alessandria.it
Tutti i cittadini residenti o dimoranti nel comune (previo nulla osta da parte del comune di residenza).
Ai cittadini di nazionalità non italiana la carta di identità è rilasciata “non valida per l’espatrio”.
Per il rilascio o rinnovo della carta di identità è necessario portare:
Al fine del rilascio del nuovo documento, il riconoscimento dell’interessato avviene mediante esibizione della carta di identità scaduta, di altro documento di identità o con testimonianza di due persone, non parenti.
In caso di primo rilascio a minore, il riconoscimento può avvenire con testimonianza di un genitore.
Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio a minori, occorre la firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita la potestà in via esclusiva o del tutore o l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.
Per la carta di identità elettronica il Comune effettua l’acquisizione dei dati e la carta di identità viene stampata a cura del Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata, entro 6 giorni lavorativi, al domicilio dichiarato dal Cittadino o al Comune per il successivo ritiro.
Il rilascio del documento in formato cartaceo è immediato ed è limitato ai casi di urgenza documentata legata a motivi di salute, viaggio e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Carta di identità elettronica
€ 22,21 in caso di primo rilascio, di rinnovo per normale decorso dei termini di validità, di emissione di duplicato in caso di sottrazione (furto) previa presentazione della relativa denuncia;
€ 27,37 in caso di duplicati emessi in seguito a deterioramento, previa consegna del documento deteriorato, ovvero a distruzione integrale e smarrimento previa presentazione della relativa denuncia.
A seguito di una verifica dei processi di produzione, è stato rilevato che alcune Carte di Identità Elettroniche presentano un difetto nel chip: questo contiene una data di emissione diversa da quella correttamente riportata sul fronte del documento.
Per fare fronte a questa problematica il Ministero dell’Interno, all’indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/verifica-cie, ha messo a disposizione una funzionalità per consentire ai cittadini di verificare online la presenza di eventuali difetti all’interno della propria CIE.
Inserendo il codice fiscale ed il numero di serie della CIE, il servizio restituisce un riscontro in tempo reale, fornendo informazioni e indicazioni aggiuntive per i documenti che presentano non conformità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato e per tanto possono essere utilizzati in sostituzione degli stessi a tutti gli effetti.
Con la carta d’identità si può espatriare nei seguenti PAESI:
Austria, Belgio, Bulgaria, Bosnia/Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Egitto: la carta deve essere accompagnata da una foto formato tessera
Marocco, Tunisia e Turchia: solo viaggi organizzati.
In ogni caso è consigliabile verificare, prima di intraprendere il viaggio, se la Carta di Identità ed i documenti integrativi sopra descritti siano idonei a consentire l’ingresso nello Stato estero d’interesse.
Per i minori di 14 anni, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione “che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o, con persona menzionata su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
I genitori dei minori di 14 anni, (o chi ne fa le veci) dovranno quindi munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sui minori che viaggiano con loro, quale:l’estratto di nascita plurilingue (da richiedere – anche per posta – nel comune ove è registrato l’atto di nascita del minore) e il Libretto Internazionale di Famiglia (da richiedere allo Stato Civile del comune del matrimonio dei genitori, ovviamente sempre che questi siano sposati).
Il comune non può essere responsabile di inconvenienti respingimenti derivanti da incongruità con convenzioni internazionali/disposizioni pre-esistenti eventualmente rilevate dall’autorità estera in fase di prima attuazione del dl 70/2011.