Rilascio certificati elettorali

Ufficio competente: Ufficio Elettorale
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano

Orario al pubblico:  mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00
        
Telefono: 0131 515389 - 515169 - 515216 - 515481
Fax: 0131 515207
E-mail: elettorale@comune.alessandria.it

 

COSA FA L'UFFICIO
L'ufficio rilascia i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.
La certificazione può riguardare un solo soggetto (certificato singolo) o più soggetti (certificato cumulativo). I certificati cumulativi sono rilasciati per finalità di presentazione delle candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o richiesta di indizione di referendum.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta di certificazione deve essere presentata presso lo sportello del Servizio elettorale.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Il diretto interessato o altra persona incaricata.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Il rilascio della certificazione singola è immediato.
Per il rilascio di certificazione ad uso sottoscrizione di liste candidati vige il termine di legge di 24 ore dalla richiesta.
Tale termine è invece di 48 ore per il rilascio di certificazioni relative alle sottoscrizioni raccolte ad uso proposta di legge di iniziativa popolare e richiesta indizione di referendum previsti dalla Costituzione. Tali certificazioni sono generalmente rilasciate in forma collettiva.

COSTO PER IL CITTADINO

  • in carta libera: € 0,26 per diritti di segreteria
  • in carta bollata: € 16,00 per la marca da bollo (non fornita dall'ufficio) + € 0,52 per diritti di segreteria

AGEVOLAZIONI
Le certificazioni rilasciate per presentazione candidatura o raccolta firme ad uso proposta di legge di iniziativa popolare e richiesta indizione di referendum sono esenti da bollo e diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 20, comma 4, D.P.R. 30.03.1957 n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati” e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Art. 8, comma 6, Legge 25.05.1970 n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.” e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Art. 15 Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

IN EVIDENZA

Il Servizio Elettorale non può rilasciare certificati di iscrizione nelle liste elettorali e godimento dei diritti politici quando il destinatario finale é una pubblica amministrazione o un gestore di un pubblico servizio. Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi devono avvalersi dell’autocertificazione e procedere successivamente all’acquisizione d’ufficio delle informazioni richieste verificando il contenuto delle dichiarazioni fornite dal cittadino.