Rilascio certificati elettorali

Ufficio competente: Ufficio Elettorale
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano

Orario al pubblico:  martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00
        
Telefono: 0131 515389 - 515169 - 515216 - 515481
Fax: 0131 515207
E-mail: elettorale@comune.alessandria.it

 

Avviso variazione orario al pubblico

Si comunica che dal 01 agosto 2024 lo sportello dell'Ufficio Elettorale riceverà il pubblico nella giornata di mercoledì (anzichè martedì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00


COSA FA L'UFFICIO
L'ufficio rilascia i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.
La certificazione può riguardare un solo soggetto (certificato singolo) o più soggetti (certificato cumulativo). I certificati cumulativi sono rilasciati per finalità di presentazione delle candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o richiesta di indizione di referendum.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta di certificazione deve essere presentata presso lo sportello del Servizio elettorale.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Il diretto interessato o altra persona incaricata.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Il rilascio della certificazione singola è immediato.
Per il rilascio di certificazione ad uso sottoscrizione di liste candidati vige il termine di legge di 24 ore dalla richiesta.
Tale termine è invece di 48 ore per il rilascio di certificazioni relative alle sottoscrizioni raccolte ad uso proposta di legge di iniziativa popolare e richiesta indizione di referendum previsti dalla Costituzione. Tali certificazioni sono generalmente rilasciate in forma collettiva.

COSTO PER IL CITTADINO

  • in carta libera: € 0,26 per diritti di segreteria
  • in carta bollata: € 16,00 per la marca da bollo (non fornita dall'ufficio) + € 0,52 per diritti di segreteria

AGEVOLAZIONI
Le certificazioni rilasciate per presentazione candidatura o raccolta firme ad uso proposta di legge di iniziativa popolare e richiesta indizione di referendum sono esenti da bollo e diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 20, comma 4, D.P.R. 30.03.1957 n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati” e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Art. 8, comma 6, Legge 25.05.1970 n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.” e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Art. 15 Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

IN EVIDENZA

Il Servizio Elettorale non può rilasciare certificati di iscrizione nelle liste elettorali e godimento dei diritti politici quando il destinatario finale é una pubblica amministrazione o un gestore di un pubblico servizio. Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi devono avvalersi dell’autocertificazione e procedere successivamente all’acquisizione d’ufficio delle informazioni richieste verificando il contenuto delle dichiarazioni fornite dal cittadino.