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Con il termine di Imprenditori agricoli, si intendono diverse figure professionali operanti in agricoltura; a questo proposito la normativa vigente individua i seguenti casi:
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITA’ AMBIENTALE, MOBILITA’, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO – Ufficio Polizia Amministrativa
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
Carlo Borromeo tel. 0131 515465
FAX0131 515379
PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) – persone fisiche
Visualizza la Scheda e la relativa Modulistica – IAP – persone fisiche
Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) – società
Visualizza la Scheda e la relativa Modulistica – IAP – società
Riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo non a titolo principale (IANTP)
Visualizza la Scheda e la relativa Modulistica – IANTP
Riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile (IA)
Visualizza la Scheda e la relativa Modulistica – IA
Le differenze riguardano i requisiti per il riconoscimento e la possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalle varie normative, per il settore agricolo .
La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) è quella che consente l’accesso più ampio alle agevolazioni di natura urbanistica, creditizia e fiscale.
La qualifica di Imprenditore agricolo non a titolo principale (IANTP) è rilevante soltanto ai fini urbanistici in quanto consente l’ottenimento di permesso di costruire abitazioni in area agricola.
La qualifica di Imprenditore agricolo (IA) ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile è’ la figura più semplice di imprenditore operante in agricoltura, consente tuttavia di svolgere l’attività di agriturismo (L. 730/85 e L.R. 38/95).
La domanda di accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere presentata da persone fisiche o da Società. In entrambi i casi il richiedente deve produrre per la commercializzazione e non per l’autoconsumo.
Ai sensi della legge 56/77 agli Imprenditori agricoli non a titolo principale, possono essere rilasciati i permessi di costruire abitazioni in area agricola.
Secondo l’art. 2135 del Codice Civile è imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, o selvicoltura o allevamento di animali e attività connesse. Il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per l’autoconsumo e deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualunque imprenditore (Iscrizione I.V.A. – iscrizione alla Camera di Commercio salvo soglie di esenzione)
Il riconoscimento della qualifica compete al Comune in cui ha sede il Centro aziendale.