Pubblici esercizi di somministrazione

Per somministrazione si intende

la vendita con il consumo sul posto di alimenti e bevande, con apposito servizio assistito, nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un’unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione.

Ai sensi del D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R gli esercizi di somministrazione si distinguono in:

  • esercizi di tipologia 1 – bar tavola fredda con somministrazione di alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e riscaldamento (caffè, panini, toast, brioches surgelate e dorate, ecc.).
  • esercizi di tipologia 2 – bar con somministrazione di: prodotti di gastronomia preparati in esercizi autorizzati ed eventualmente riscaldati, piatti semplici (macedonie, insalate, salumi, formaggi ecc), kebab, hot dog, patatine fritte crepes.
  • esercizi di tipologia 3 – bar tavola calda e/o piccola ristorazione.
  • esercizi di tipologia 4 – ristorazione tradizionale.
 

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività

Il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) è competente a ricevere la S.C.I.A. unica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2 della L.241/90:

  • per l’apertura e/o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi art. 9 della L.R. 38/2006;
  • per l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale ai sensi art. 11 della L.R. 38/2006;
  • per il subingresso nelle attività già esistenti ai sensi art. 13 della L.R. 38/2006;
  • per le attività di somministrazione annesse ad altre attività principali previste dall’art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006 (sale giochi, discoteche, aree di servizio, al domicilio del consumatore, mense aziendali, in scuole, ospedali, case di riposo, cinema, musei, complessi sportivi ecc.);
  • per l’attività temporanea di somministrazione  di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 38/2006.
 

Requisiti morali e professionali

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all’assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

I requisiti morali sono quelli previsti dagli artt. 11,92 e 131 TULPS e  dall’art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all’attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all’attività di somministrazione (consultare altresì la nota informativa relativa ai corsi di aggiornamento triennali).

I requisiti professionali sono quelli previsti dall’art. 71 comma 6 e 6 bis del D.lgs 59/2010 e successive circolari esplicative, come stabilito dall’art. 5 della L.R. 38/2006:

  • Essere stato iscritto nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 2 della L. 287/91 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti morali;
  • Essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12 comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione L. 426/1971 (disciplina del commercio);
  • Avere superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande o di vendita alimentari, presso la Camera di Commercio;
  • Aver frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno Stato membro della Unione Europeao dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana;
  • Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
  • Aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
  • Aver prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di: dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, socio lavoratore o coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore), comprovata dall’iscrizione all’INPS.

L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e delle disposizioni sulla sorvegli abilità dei locali (D.M. 564/92). 

A far data dal 08/02/2010 l’esercizio dell’attività è inoltre soggetto al rispetto dei criteri regionali di cui all’art. 8, commi 1,2,3 e 4 della L.R. 38/2006, adottati con D.G.R. 85- 13268 in data 08/02/2010

Per le dichiarazioni asseverate, predisposte da professionista abilitato, ai sensi della D.G.R. 85-13268 dell’8/2/2010 può essere utilizzato il modello di  relazione tecnica Allegato F 

Per la dichiarazione relativa al  rispetto del fabbisogno parcheggi ai sensi art. 8 della D.G.R. 85-13268 dell’8/2/2010 può essere utilizzato l’Allegato I sottoscritto dal titolare;

 

Notifica sanitaria di Inizio o variazione Attività

Contestualmente alla S.C.I.A.  per l’inizio dell’attività, dovrà essere presentata la Notifica sanitaria  ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004 (come previsto dalla D.G.R. 02/10/2017 n. 28-5718 e dalla D.D. 30/10/2017 n. 673) .

La notifica verrà poi trasmessa all’ASL AL competente per territorio, per l’attività di vigilanza.

 

Ulteriori moduli

 

Riferimenti normativi

  • D.M. 17/12/1992 n. 564 “regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”
  • Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
  • D.G.R. n. 85-13268 del 8/2/2010 “L.R. 38/2006 art. 8 – indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei criteri per l’insediamento delle attività. Prima applicazione”
  • D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R Regolamento regionale recante “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”
  • D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
 
 

Uffici Comunali

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Pubblici Esercizi - Tel: 0131 515469 - 515415
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria – 1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
mail: pubblici.esercizi@comune.alessandria.it
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it

 
 

Costi

Le pratiche assoggettate a SCIA unica (SCIA + Notifica sanitaria) comportano

il pagamento di diritti di istruttoria pari a € 50,00 mediante
:

  • pagoPA: Sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro, affidabile e semplice.

o in alternativa

  • Bonifico bancario: Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245 Tesoreria del Comune di Alessandria
 

il pagamento di diritti sanitari pari a € 20,00 di competenza ASL AL mediante:

  • Versamento da effettuarsi sul c.c.p. 31839111 intestato ad ASL AL SIAN dipartimento di Alessandria
 

Informazioni generali

Apertura /trasferimento/ampliamento: l’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività unica e può essere iniziata subito nel rispetto delle disposizioni previste dalla LR. n. 38 del 29/12/2006 – dal D.lgs n. 59 del 26/03/2010 - dalla D.G.R. N. 85-13268 dell’8/2/2010 - dal D.M. 564/92 - dal TULPS nonché  delle norme, prescrizioni e autorizzazioni  in materia edilizia, urbanistica,  igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

In particolare si sottolinea la possibilità di verificare  preventivamente, presso lo Sportello per l’Edilizia Produttiva, il  soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi da computare in base alla superficie di somministrazione, che può essere soddisfatto, secondo le modalità e i parametri indicati nelle tabelle dell’art. 8, della D.G.R. N. 85-13268 dell’8/2/2010, nelle seguenti aree:

  • soggette alle norme dell’art. 21 della Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
  • soggette alle norme dell’art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli)
  • in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili al pubblico

qualora non sia possibile il reperimento fisico degli spazi a parcheggio l’art. 8 prevede altresì l’istituto della monetizzazione 

Nel termine di 60 giorni al Comune spettano i controlli per la verifica dei requisiti e delle certificazioni allegate, salvo conformazione ove previsto – In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge verranno adottati provvedimenti previsti dall’art. 19 della Legge 241/90 di divieto prosecuzione attività, salvo conformazione della documentazione, ove previsto.

Subingresso: l’attività è soggetta a SCIA unica e può essere iniziata da subito Nel termine di 60 giorni al Comune spettano i controlli per la verifica dei requisiti e delle certificazioni allegate – In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge verranno adottati provvedimenti previsti dall’art. 19 della Legge 241/90 di divieto prosecuzione attività, salvo conformazione della documentazione, ove previsto.

Attività non soggette a programmazione (art. 8 comma 6 L.R. 38/2006): L’attività è soggetta a SCIA unica  e può essere iniziata subito. Nel termine di 60 giorni al Comune spettano i controlli per la verifica dei requisiti e delle certificazioni allegate – In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge verranno adottati provvedimenti di divieto prosecuzione attività, salvo conformazione o integrazione della documentazione, ove previsto.

Attività somministrazione temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari:l’attività è soggetta a SCIA unica e può essere iniziata nelle date indicate, salvo parere igienico sanitario sfavorevole dell’ASL.