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Per panificio si intende l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 223/2006 e della L.R. 14/2013.
I titolari degli impianti di panificazione hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme igienico-sanitarie.
L’esercizio dell’attività di panificazione é soggetta a Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e a Notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004, da presentare allo Sportello Unico associato Attività Produttive di Alessandria (SUAP).
Quando per l’esercizio della attività non sia necessario acquisire autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (consumo di farina inferiore a 300 Kg/giorno) e/o non sia necessario acquisire autorizzazione allo scarico idrico (consumo di acqua inferiore a 5 mc/giorno), l’attività può essere iniziata immediatamente alla data di ricevimento della segnalazione (art. 19 L.241/1990).
Se invece fosse necessario acquisire le predette autorizzazioni, allora l’attività è sottoposta a SCIA condizionata (art. 19bis L.241/1990) e potrà essere avviata soltanto ad avvenuto ottenimento delle autorizzazioni stesse.
Nel caso che l’impresa volesse procedere alla vendita di prodotti diversi da quelli di propria produzione (bibite,altri prodotti alimentari) dovrà presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per vendita di prodotti alimentari in esercizio di vicinato.
Ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, D.D. 30 ottobre 2017 n. 673, contestualmente all’ avvio / modifica della attività, l’impresa deve trasmettere direttamente all’ASL , la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale” (Mod. All2 alla D.D. 30/10/2017 n. 673)
L’attività deve essere esercitata in forma di impresa costituita sia in forma individuale, sia in forma societaria ai sensi di legge.
L’attività in esame può essere esercitata:
Il soggetto che presenta la SCIA è pertanto tenuto ad adempiere, anche, a tutti gli obblighi relativi all’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane,
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITA’ AMBIENTALE, MOBILITA’, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO
Servizio Commercio
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
Dott.ssa Roberta Forneris tel. 0131 515248
Sig.ra Carla Borasio tel. 0131 515266
FAX 0131 515379
PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti deve essere accertata tale condizione sono:
Per l’esercizio della attività di panificazione deve essere individuato un Responsabile della attività produttiva che può essere il titolare/legale rappresentante dell’impresa o un soggetto nominato; tale soggetto deve assicurare l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Locali: devono essere conformi alle vigenti norme regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d’uso.
Impianti: gli impianti installati nei locali devono essere realizzati secondo la regola d’arte e in conformità alla normativa vigente.
Requisiti igienico sanitari: l’esercizio della attività , in applicazione del regolamento CE/852/2004, è sempre sottoposto a notifica sanitaria di inizio attività da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive che la inoltrerà all’ASL .
Emissioni in atmosfera:
Scarichi idrici:
Impatto acustico: i laboratori artigianali per la produzione di pane sono esenti dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui al DPR 447/1995 (D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 – All. B)
Prevenzione incendi: sono soggetti agli obblighi di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 le attività che abbiano impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW .
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
Alla SCIA andranno allegati
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
Alla SCIA andranno allegati
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
Alla SCIA andranno allegati:
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
Alla comunicazione andranno allegati:
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
La S.C.I.A. e tutti gli allegati devono essere inviati al SUAP tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec comunedialessandria@legalmail.it e sottoscritti con firma digitale.
Qualora il richiedente fosse sprovvisto di firma digitale, la pratica può essere presentata da un soggetto munito di procura speciale secondo le modalità indicate nella pagina “Presentazione delle pratiche SUAP”.
Il Comune provvederà a rilasciare ricevuta di presentazione .
In caso la S.C.I.A. sia irregolare o incompleta il Comune ne dà comunicazione all’interessato entro dieci giorni dalla presentazione e ne chiede la regolarizzazione.
Il Comune dà avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti e requisiti che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti il Comune dispone la conformazione alla normativa vigente dell’attività e dei suoi effetti.
Qualora non fosse possibile la conformazione, il Comune adotta entro 60 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
La SCIA non ha scadenza ed è valida nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. In corso di vigilanza, qualora si accertino: mancata sussistenza dei requisiti, infrazioni, abusi, mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia, oppure in conseguenza di provvedimenti di natura amministrativa e/o penale, l’Organo di vigilanza può richiedere all’Autorità sanitaria locale, tramite apposito procedimento formale, i necessari adeguamenti ovvero la chiusura dell’attività.
Per il pagamento di diritti ed oneri di istruttoria a favore del Comune di Alessandria, nelle more della disponibilità del sistema unificato di riscossione, potrà essere effettuato mediante versamento:
con l’indicazione della causale di versamento: ONERI DI ISTRUTTORIA SUAP
Il richiedente dovrà scansionare e allegare alla pratica la ricevuta di versamento.
Si ricorda che per la presentazione della SCIA non è più possibile il pagamento in contanti presso la Cassa Economato del Comune.
Per il pagamento dei diritti sanitari all'ASL AL, il versamento dovrà essere effettuato a favore del Servizio Igiene Alimenti Nutrizione SIAN: C.C.P. 31839111 intestato ad ASL AL SIAN. Codice IBAN IT13F0760110200000031839111.
Gli importi dovuti per le diverse tipologie di pratiche e di dimensione aziendale sono indicati nell'allegato 2 - sezione 8 del D. Lgs. 32 del 02/02/2021 con decorrenza dal 01/01/2022 (in sostituzione del D. Lgs. n. 194 del 19/11/2008), visionabile nella sezione "MODULISTICA" della presente pagina.