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Il Regolamento CE n. 852/2004 pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di notificare ogni attività che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (compresa la vendita / somministrazione) per consentire all’ASL di conoscerne la localizzazione e la tipologia ai fini dei controlli di competenza.
Con la D.G.R. 258-5718 del 02/10/2017 e la D.D. n. 673 del 30/10/2017 sono state modificate le procedure per la notifica e registrazione delle imprese alimentari.
Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) devono presentare per l’avvio dell’attività, il trasferimento di sede, il sub ingresso nell’attività parte di altra impresa, la modifica della tipologia di attività, la sospensione temporanea o la cessazione dell’attività il modulo unificato e standardizzato “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004).
In caso di avvio dell’attività o modifica della tipologia, l’operatore dovrà trasmettere contestualmente: la Notifica (presentata presso il SUAP), e la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale Allegato n. 2” (da inviare direttamente all’ASL competente); il modello è disponibile nella sezione “Modulistica”
Se cambia la tipologia di ristorazione (es. da tipologia 1 a tipologia 2 o 3 per i bar) non deve essere trasmessa alcuna notifica, non essendo cambiata la categoria di attività contenuta nell’All. A – Notifica Sanitaria”. Dovrà invece essere trasmessa la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale Allegato n. 2” direttamente all’ASL competente.
Se invece cambia la tipologia di ristorazione con variazione di categoria (es. da 1 / 2 / 3 a 4 ristorante) andrà presentata la Notifica al SUAP e la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale Allegato n. 2” direttamente all’ASL competente
Ogni impresa alimentare soggetta a registrazione potrà quindi iniziare l’attività solo dopo la presentazione della Notifica sanitaria e della SCIA amministrativa relativa all’attività esercitata, a condizione di essere in regola con la regolamentazione edilizia/commerciale del proprio Comune e auto dichiarando di possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa sanitaria per il tipo di attività che si intende svolgere.
L’Operatore deve mantenere a disposizione dell’autorità competente, oltre al piano di autocontrollo, una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l’attività. Successivamente alla Notifica è facoltà dell’ASL richiedere all’Operatore la documentazione e/o le informazioni utili al fine del controllo ufficiale.
Per informazioni inerenti i requisiti igienico sanitari e strutturali per le attività sia in sede fissa che temporanee nonché per le procedure di autocontrollo HACCP, è possibile contattare l'ASL AL ai seguenti recapiti:
SIAN ASL AL Via Venezia 6 Alessandria - 0131/307800 - 307812 - 307809 fax: 0131/307806
SERVIZIO VETERINARIO ASL AL Spalto Marengo 37 Alessandria - 0131/306307 - fax: 0131/41677.
A titolo informativo ma non esaustivo, le principali attività soggette ad obbligo di notifica sono:
Le SCIA temporanea e la Notifica sanitaria, da presentare in occasione di eventi o manifestazioni temporanee al SUAP del Comune di Alessandria (che le invierà all’ASL per competenza) potranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comunedialessandria@legalmail.it.
E' consentita la consegna cartacea solo da parte da privati, enti o associazioni che non hanno l'obbligo di legge di dotarsi di P.E.C.
La Notifica ai fini della registrazione (allegato A) deve essere presentata presso il SUAP competente per territorio utilizzando l'apposita modulistica contenuta nella D.G.R. n. 28-5718 del 2/10/2017.Se la Notifica sanitaria è collegata ad una Segnalazione Certifica di Inizio Attività o Comunicazione per avvio di attività di somministrazione o commercio, allora deve essere allegata alla SCIA o Comunicazione principale.Qualora la Notifica sanitaria non sia collegata ad un'istanza principale di competenza SUAP (es. in caso di produzione primaria o artigiano), deve essere presentata singolarmente al SUAP della Città di Alessandria tramite lo Sportello Telematico delle Attività Produttive.
A seguito della presentazione di notifica, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti amministrativi e vincoli temporali previsti da normative diverse (es. in materia di commercio e pubblici esercizi).
Per le attività finalizzate alla vendita di alimentari su aree pubbliche, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la Notifica sanitaria deve essere presentata al SUAP della Città di Alessandria tramite Posta Elettronica Certificata insieme all'istanza principale, il SUAP provvederà quindi a trasmetterla all'ASL competente.
Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare direttamente all’ASL AL ogni negozio mobile (autobanco) (utilizzando l’apposito modello contenuto nell’Allegato 3 - sezione Modulistica).
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITA’ AMBIENTALE, MOBILITA’, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO - Servizio Commercio
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PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Sul sito web ASL AL è possibile reperire la modulistica e consultare la normativa di riferimento:
www.aslal.it/modulistica