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L’attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
L’attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.
L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede. In tal caso, è necessario procedere alla designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione per le distinte attività.
L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell’esercente o presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, é subordinato al possesso della qualificazione professionale e alla disciplina del regolamento comunale.
Non é ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Rientrano nell’attività di estetista, l’attività di bagno turco e sauna, ricostruzione e applicazione unghie artificiali – onicotecnico, massaggi non terapeutici .
Solarium. Per solarium si intende l’uso di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari. L’attività di solarium rientra nella attività di estetista (Sentenza Cass. III Sez. Civ. n. 4012 del 4/04/2000).
L’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici – Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) è disciplinato dal Regolamento regionale n 6/R del 7 aprile 2003
Affitto di cabina: nell’ambito della attività professionale di Estetista è prevista una figura contrattuale di esercizio della attività svolta all’interno dello stesso locale denominata “Affitto di cabina”.
Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico e/o scrittura privata, registrato all’Agenzia delle Entrate .
Nel contratto dovranno essere precisate: la superficie data in uso, le postazioni date in uso, indicate in apposita planimetria e che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore, il rapporto economico tra le parti e le relative responsabilità.
E’ ammessa la possibilità di prestazione della attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purchè in possesso dei prescritti requisiti professionali. Ulteriori informazioni sono consultabili nelle specifiche
Forme di impresa: L’attività di estetista deve essere esercitata esclusivamente in forma di impresa costituita sia in forma individuale, sia in forma societaria ai sensi di legge.
L’attività in esame può essere esercitata:
E’ artigiana quando ricorrono tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge 443/1985. Fermi restando questi requisiti, dal punto di vista del possesso della abilitazione professionale, l’impresa è artigiana:
Non è artigiana l’impresa (individuale o societaria) il cui responsabile tecnico sia diverso dal titolare o da un socio prestatore d’opera.
L’esercizio dell’attività di estetista é soggetta a Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) , da presentare allo Sportello Unico associato Attività Produttive di Alessandria (SUAP); l’attività può essere iniziata alla data di ricevimento della segnalazione (art. 19 L.241/1990)
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITA’ AMBIENTALE, MOBILITA’, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO – Ufficio Commercio
Piazza della Libertà 1 – 15100 Alessandria – 1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
FAX: 0131 515379
PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al Responsabile tecnico se diverso dal titolare o da un socio.
La qualificazione professionale di estetista si consegue ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 54/1992 dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico praticopreceduto dallo svolgimento:
La dettagliata illustrazione dei percorsi abilitativi previsti per il conseguimento del requisito professionale è consultabile al link: http://www.regione.piemonte.it/artigianato/estetista.htm
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni al seguente indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/documentazione-per-il-riconoscimento
Per l’esercizio dell’attività di solarium non sono previsti requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per gli estetisti.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica nell’intero orario di apertura dell’esercizio.
Nel caso di impresa con più unità locali, deve essere nominato un Responsabile tecnico per ogni unità. Lo stesso soggetto può essere nominato Responsabile tecnico di più unità locali o più imprese, ma sussiste comunque l’obbligo di presenza e pertanto occorre che gli esercizi presso cui il soggetto è nominato svolgano l’attività in orari diversi e tra loro complementari, con esclusione di ogni sovrapposizione.
Resta ferma la competenza del Comune di effettuare sopralluoghi e controlli al fine di accertare l’effettiva presenza presso l’esercizio del responsabile tecnico.
La qualificazione professionale deve essere posseduta da un soggetto che dimostri un vincolo stabile con l’impresa (titolare, socio o soggetto nominato responsabile tecnico)
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
I locali in cui si svolge l’attività:
La conformità dei locali e delle modalità di svolgimento della l’attività sono autocertificati dal richiedente attraverso la compilazione del Modello di “Autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari” a cui deve essere allegata planimetria dei locali in scala 1:100, firmata dal richiedente e da tecnico abilitato, “Elenco apparecchi elettromeccanici per uso estetico”, “Sintetica relazione riportante descrizione della modalità di disinfezione degli utensili”, “Foglio illustrativo locali”, documentazione che attesti la lavabilità dei rivestimenti murari.
Per l’attività di solarium il Regolamento regionale n 6/R del 7 aprile 2003 prevede inoltre che:
Nei locali di nuova costruzione e in caso di lavori di ristrutturazione deve essere garantito l’abbattimento delle barriere architettoniche e il soddisfacimento del requisito della accessibilità; ove risulti tecnicamente impossibile garantire il predetto requisito, come dichiarato da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 7 c.1 lett. e del Regolamento Comunale dovrà essere sottoscritto atto di impegno a fornire a domicilio la prestazione entro termini predefiniti e a costo invariato.
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
Qualora in seguito all’ampliamento il numero di postazioni fosse superiore a cinque, si dovranno prevedere servizi igienici separati per addetti e clienti.
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
La S.C.I.A. e tutti gli allegati devono essere inviati al SUAP tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec comunedialessandria@legalmail.it e sottoscritti con firma digitale.
Qualora il richiedente fosse sprovvisto di firma digitale, la pratica può essere presentata da un soggetto munito di procura speciale secondo le modalità indicate nella pagina “Presentazione delle pratiche SUAP”
Il Comune provvederà a rilasciare ricevuta di presentazione e comunicazione di avvio di procedimento.
Il richiedente potrà iniziare immediatamente l’attività all’atto del ricevimento della ricevuta.
In caso la S.C.I.A. sia irregolare o incompleta il Comune ne dà comunicazione all’interessato entro dieci giorni dalla presentazione e ne chiede la regolarizzazione.
Il Comune dà avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti e requisiti che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti il Comune dispone la conformazione alla normativa vigente dell’attività e dei suoi effetti.
Se non è possibile la conformazione, il Comune adotta entro 60 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
La SCIA non ha scadenza ed è valida nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. In corso di vigilanza, qualora si accertino: mancata sussistenza dei requisiti, infrazioni, abusi, mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia, oppure in conseguenza di provvedimenti di natura amministrativa e/o penale, l’Organo di vigilanza può richiedere all’Autorità sanitaria locale, tramite apposito procedimento formale, i necessari adeguamenti ovvero la chiusura dell’attività.
Per il pagamento di diritti ed oneri di istruttoria, nelle more della disponibilità del sistema unificato di riscossione, il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento:
con l’indicazione della causale di versamento: ONERI DI ISTRUTTORIA SUAP
Il richiedente dovrà scansionare e allegare alla pratica la ricevuta di versamento.
Si ricorda che per la presentazione di SCIA e istanze di autorizzazioni non è più possibile il pagamento in contanti presso la cassa economato.