Home / Imprese - SUAP / Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 10.2.17 n. 29 relativa agli stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)
L'art. 6 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n.29 ha introdotto l'obbligo per gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti ( MOCA ) di comunicare ENTRO IL 31 LUGLIO p.v. all'autorità sanitaria competente per il tramite del SUAP , gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.Per gli operatori del Comune di Alessandria, la comunicazione di cui all'art. 6, redatta su specifico modello, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC del SUAP di Alessandria: comunedialessandria@legalmail.it
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