Home / Imprese - SUAP / Acconciatori
L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.
L’attività di acconciatore può essere svolta in modo saltuario ed eccezionale anche al domicilio o alla sede indicata dal cliente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale . Non è consentito l’esercizio in via esclusiva presso il domicilio del cliente o presso la sede da questi indicata: l’attività deve avvenire in via principale infatti in locali appositamente predisposti. È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Lo svolgimento dell’attività di acconciatore, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, é subordinato al possesso della abilitazione professionale e alla disciplina del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Acconciatore ed Estetista ed attività collegate (tatuaggio e piercing).
I trattamenti e i servizi di acconciatura possono essere svolti anche con l’utilizzo di prodotti cosmetici.
Le attività di acconciatura possono vendere o cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
Le imprese di acconciatura possono altresì svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede o mediante la costituzione di una società.
È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Affitto di poltrona: nell’ambito della attività professionale di Acconciatore è prevista una figura contrattuale di esercizio della attività svolta all’interno dello stesso locale denominata “Affitto di poltrona”. Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico e/o scrittura privata, registrato all’Agenzia delle Entrate . Nel contratto dovranno essere precisate: la superficie data in uso, le postazioni date in uso, indicate in apposita planimetria e che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore, il rapporto economico tra le parti e le relative responsabilità. E’ ammessa la possibilità di prestazione della attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purchè in possesso dei prescritti requisiti professionali. Ulteriori informazioni sono consultabili nelle specifiche Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10 marzo 2015.
Forme di impresa: L’attività di estetista deve essere esercitata esclusivamente in forma di impresa costituita o in forma individuale, o in forma societaria ai sensi di legge. L’attività in esame può essere esercitata:
È artigiana quando ricorrono tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge 443/1985. Fermi restando questi requisiti, dal punto di vista del possesso della abilitazione professionale, l’impresa è artigiana:
Non è artigiana l’impresa (individuale o societaria) il cui responsabile tecnico sia diverso dal titolare o da un socio prestatore d’opera.
L’esercizio dell’attività di acconciatore é soggetto a Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) , da presentare allo Sportello Unico associato Attività Produttive di Alessandria (SUAP) ; l’attività può essere iniziata alla data di ricevimento della segnalazione (art. 19 L.241/1990)
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITA’ AMBIENTALE, MOBILITA’, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO – Ufficio Commercio
Piazza della Libertà 1 – 15100 Alessandria – 1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
FAX: 0131 515379
PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al Responsabile tecnico se diverso dal titolare o da un socio
Per esercitare la attività di acconciatore è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
La dettagliata illustrazione dei percorsi abilitativi previsti per il conseguimento del requisito professionale è consultabile al link: http://www.regione.piemonte.it/artigianato/acconciatore.htm
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni al seguente indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/d...
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatura nell’intero orario di apertura dell’esercizio.
Lo stesso soggetto può essere nominato Responsabile tecnico di più unità locali o più imprese, ma sussiste comunque l’obbligo di presenza e pertanto occorre che gli esercizi presso cui il soggetto è nominato svolgano l’attività in orari diversi e tra loro complementari, con esclusione di ogni sovrapposizione .
Resta ferma la competenza del Comune di effettuare sopralluoghi e controlli al fine di accertare l’effettiva presenza presso l’esercizio del Responsabile tecnico.
La qualificazione professionale deve essere posseduta da un soggetto che dimostri un vincolo stabile con l’impresa (titolare, socio o soggetto nominato responsabile tecnico)
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
I locali in cui si svolge l’attività:
Nei locali di nuova costruzione e in caso di lavori di ristrutturazione deve essere garantito l’abbattimento delle barriere architettoniche e il soddisfacimento del requisito della accessibilità; ove risulti tecnicamente impossibile garantire il predetto requisito, come dichiarato da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 7 c.1 lett. e del Regolamento dovrà essere sottoscritto atto di impegno a fornire a domicilio la prestazione entro termini predefiniti e a costo invariato.
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
Qualora in seguito all’ampliamento il numero di postazioni fosse superiore a cinque, si dovranno prevedere servizi igienici separati per addetti e clienti.
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria
La S.C.I.A. e tutti gli allegati devono essere inviati al SUAP tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec comunedialessandria@legalmail.it e sottoscritti con firma digitale.
Qualora il richiedente fosse sprovvisto di firma digitale, la pratica può essere presentata da un soggetto munito di procura speciale secondo le modalità indicate nella pagina “Presentazione delle pratiche SUAP”
Il Comune provvederà a rilasciare ricevuta di presentazione e comunicazione di avvio di procedimento.
Il richiedente potrà iniziare immediatamente l’attività all’atto del ricevimento della ricevuta.
In caso la S.C.I.A. sia irregolare o incompleta il Comune ne dà comunicazione all’interessato entro dieci giorni dalla presentazione e ne chiede la regolarizzazione.
Il Comune dà avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti e requisiti che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti il Comune dispone la conformazione alla normativa vigente dell’attività e dei suoi effetti.
Se non è possibile la conformazione, il Comune adotta entro 60 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Per il pagamento di diritti ed oneri di istruttoria, nelle more della disponibilità del sistema unificato di riscossione, il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento:
Il richiedente dovrà scansionare e allegare alla pratica la ricevuta di versamento.
Si ricorda che per la presentazione di SCIA e istanze di autorizzazioni non è più possibile il pagamento in contanti presso la cassa economato.