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Settore:
Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche Culturali e
Sociali
Servizio: Solidarietà e Integrazione Sociale
Direttore: Dott.ssa Rosella Legnazzi
Ufficio
competente: Ufficio Sostegni INPS
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30
Telefono:
0131 515284 - 0131 515221 - 0131 515357
e-mail:
ufficio.integrazione@comune.alessandria.it
PEC:
comunedialessandria@legalmail.it
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. L’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori - disciplinato dal sopracitato art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e ss.mm.ii.- è una misura di politica sociale per le famiglie che hanno 3 o più figli minori ed un reddito non superiore ai parametri definiti.
Essere residente nel Comune di Alessandria
La
domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente
entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a
quello per il quale viene richiesto l’assegno.
Il
Comune, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, concede o
nega l’assegno con un proprio provvedimento. In caso di
concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento;
l’INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata pertanto
di norma saranno erogati due pagamenti ciascuno con l’importo
dovuto nel semestre precedente.
Allegati: