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Protezione Civile

Logo della Protezione Civile di Alessandria

Sede della Protezione Civile di Alessandria:
Via Faà di Bruno, 70
protezione.civile@comune.alessandria.it

Tel. 0131 56216
Tel. centralino 0131 512611

Fax. 0131 52021 / 0131 515722

 
 

Consigli alla popolazione

 
 

 

 
 

Regolamenti

Elenco dei regolamenti inerenti la Protezione Civile:

  • Gestione della struttura di protezione civile a livello comunale
  • Gruppo comunale volontari di protezione civile
  • Consulta comunale volontariato di protezione civile
 
 

Obiettivi e compiti

Con la legge 24 febbraio 1992, n.225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha la finalità di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

La legge n.225/92 fissa gli obiettivi, definisce gli eventi e classifica le attività di Protezione Civile.

Gli OBIETTIVI chiaramente indicati dalla legge sono la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi.

Sono addetti a tale tutela le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio.
 
Gli EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo sono ripartiti in 3 categorie:

  • eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,
  • eventi che per la loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,
  • eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
 

Le ATTIVITÀ di protezione civile sono dalla legge così classificate:

  • Prevenzione: adozione di misure finalizzate ad evitare o ridurre al minimo la probabilità di danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
  • Soccorso: interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso;
  • Emergenza: ovvero attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
 

COMPITI ATTRIBUITI AI COMUNI:

Il Decreto Legislativo n.112/98, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", disciplina le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

 
  1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08.06.90 n.142, e, in ambito montano tramite le comunità montane e alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;
  4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.