Riconoscimento di figli nati fuori da matrimonio

Settore: Politiche di Sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca

Ufficio competente: Ufficio Nascite
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515217 – 0131 515331
E-mail: nascite@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: su appuntamento dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.45

 

COSA FA L’UFFICIO

L’Ufficio, dopo aver acquisito la documentazione necessaria, riceve la dichiarazione volontaria di entrambi i genitori, o di uno di essi, con la quale si stabilisce la paternità e la maternità di un figlio.
Il riconoscimento è un atto solenne e formale, perché con esso si manifesta una realtà rilevante per il nostro ordinamento, sia dal punto di vista personale, che dal punto di vista patrimoniale e successorio.
Il riconoscimento può riguardare tanto un figlio nato da genitori non conosciuti, quanto un figlio già riconosciuto da almeno un genitore.
Il riconoscimento del figlio già riconosciuto alla nascita non può essere accettato senza il consenso dell’altro genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Il riconoscimento del figlio che ha già compiuto 14 anni non può essere effettuato senza il suo consenso.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Il/I genitore/i intenzionato/i a riconoscere il figlio successivamente alla sua nascita deve/ono presentarsi:

  • in Italia nel Comune di nascita del figlio o nel Comune di residenza di uno dei genitori;
  • all’estero davanti all’Autorità Consolare italiana territorialmente competente o all’Autorità locale.

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

Per poter effettuare il riconoscimento di figli nati fuori da matrimonio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria:

  • il/i dichiarante/i deve/ono aver compiuto almeno 14 anni di età;
  • il/i dichiarante/i tra i 14 e i 16 anni di età deve/ono essere autorizzato/i dal Tribunale;
  • il/i dichiarante/i deve/ono risiedere nel Comune di Alessandria o l’atto di nascita del figlio da riconoscere deve essere iscritto/trascritto nel Comune di Alessandria.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • Documento di riconoscimento in corso di validità del/i genitore/i che deve/ono procedere al riconoscimento del figlio.
  • Per il genitore cittadino straniero, che non conosce la lingua italiana, è necessaria l’assistenza di un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità.
  • Per la restante documentazione, considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti, si consiglia di contattare sempre preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile addetto, che valuta in base alla situazione specifica ed in relazione alla cittadinanza del/i richiedente/i.

SCADENZA

Il riconoscimento di figli nati fuori da matrimonio può essere effettuato in qualsiasi momento.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

Acquisita la documentazione necessaria, l’Ufficio fissa un appuntamento per ricevere il riconoscimento di filiazione. Quindi provvede direttamente all’iscrizione dell’atto di riconoscimento nei registri di Stato Civile, alle relative annotazioni a margine dell’atto di nascita (riconoscimento, eventuale acquisto della cittadinanza italiana, attribuzione del cognome spettante ai sensi del Codice Civile) e alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.

COSTO PER IL CITTADINO

Nessun costo.

AGEVOLAZIONI

Nessuna agevolazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 250 e segg. del Codice Civile come modificati dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali)
  • Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
  • D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
  • D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
  • Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

IN EVIDENZA

La paternità e la maternità naturale:

  • può anche essere dichiarata giudizialmente;
  • può essere dichiarata anche nell’atto di matrimonio (civile o concordatario);
  • può essere resa davanti ad un notaio;
  • può essere contenuta in un testamento.