Matrimonio religioso

Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca

Ufficio competente:  Ufficio Matrimoni e Unioni Civili
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515177 – 0131 515427
E-mail: matrimoniunioni@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: l'ufficio riceve solo su appuntamentoil martedì mattina è giorno di celebrazione di matrimoni/unioni civili.
 

COSA FA L’UFFICIO

L’Ufficio cura tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla celebrazione del matrimonio religioso.
Il matrimonio religioso con rito cattolico concordatario produce effetti civili per l’ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i cosiddetti “culti acattolici”, riconosciuti dallo Stato italiano o previsti da accordi specifici tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza opposizioni, i nubendi ritirano presso l’Ufficio il certificato di eseguita pubblicazione/nulla osta, da consegnare al Parroco/Ministro di culto per il seguito di competenza.
I nubendi devono prestare particolare attenzione alla scelta del regime patrimoniale tra i coniugi da dichiarare al celebrante.

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

I nubendi, per i quali siano state eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza alcuna opposizione, possono contrarre matrimonio con rito religioso cattolico/acattolico.
Possono, altresì, contrarre matrimonio religioso cattolico/acattolico i nubendi cittadini stranieri non residenti o non domiciliati in Italia che hanno presentato idonea documentazione presso l’Ufficio Pubblicazioni di Matrimonio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Nessun documento.

SCADENZA

Nessuna scadenza.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

  • Matrimonio religioso con rito cattolico: entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il Parroco inoltra la richiesta di trascrizione del relativo atto all’Ufficio Matrimoni, che provvede direttamente a trascrizione, annotazioni a margine dell’atto di nascita degli sposi e a connesse comunicazioni ai sensi della normativa vigente.
  • Matrimonio religioso con rito acattolico: entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il Ministro di Culto inoltra all’Ufficio la richiesta di trascrizione del relativo atto (unitamente al nulla osta che autorizza il Ministro di Culto alla celebrazione). L’Ufficio provvede direttamente a trascrizione, annotazioni a margine dell’atto di nascita degli sposi e a connesse comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

COSTO PER IL CITTADINO

Nessun costo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Artt. 99 e segg. e artt. 106 e segg. del Codice Civile
  • Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929)
  • R.D. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia)
  • Legge 24 giugno 1929, n. 1159(Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi)
  • R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l’attuazione della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)
  • Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese)
  • Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
  • Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno)
  • Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia)
  • Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane)
  • Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia – UCEBI)
  • Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI)
  • Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
  • D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
  • D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
  • Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
  • Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
  • Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 245 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione buddhista italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
  • Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

IN EVIDENZA

Considerata la particolarità e complessità del relativo procedimento, si consiglia di contattare sempre preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile addetto.