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Nella sezione Procedimenti e Modulistica sono disponibili i modelli utilizzabili per la redazione della istanza o della Segnalazione di inizio attività o della comunicazione o della Autocertificazione necessari per la installazione o la modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici.
In ognuno dei modelli sono indicati i documenti che è necessario allegare .
L’istanza, la segnalazione, la comunicazione e la autocertificazione, comprensive degli allegati previsti per ogni procedimento, devono essere sottoscritti con firma digitale e presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP di Alessandria tramite invio alla casella PEC del SUAP comunedialessandria@legalmail.it. In caso di presentazione da parte di un soggetto delegato deve essere allegata procura speciale alla sottoscrizione e/o alla presentazione telematica.
Il SUAP procederà alla trasmissione all’ARPA Dipartimento tematico radiazioni, della documentazione di competenza .
Ad avvenuta realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 87 c.10 del D.lgs 259/2003 e dell’art. 13 comma 1 della L.R. 19/2004, i gestori degli impianti radioelettrici certificano all’amministrazione comunale la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione. A tale scopo trasmettono alla casella PEC del SUAP comunicazione redatta secono il modello Allegato E
Il procedimento di rilascio della autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il responsabile del procedimento può chiedere, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni o l’integrazione della documentazione interrompendo i termini del procedimento che riprendono a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
Nel caso di rilascio di AUTORIZZAZIONE, l’attività può essere iniziata dopo il rilascio della autorizzazione, previo parere tecnico favorevole dell’ARPA ; le istanze si intendono accolte se entro novanta giorni dalla presentazione del progetto non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’ARPA.
Nel caso di Segnalazione certificata di inizio attività ,qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’ARPA, la segnalazione è priva di effetti.
Per i procedimenti per i quali sia previsto l’invio di comunicazione o di autocertificazione, queste sono trasmesse all’ARPA Dipartimento tematico radiazioni; in questi casi l’ARPA non rilascia parere tecnico.
L’istanza e il rilascio di autorizzazione alla installazione o modifica di impianti sono soggetti all’imposta di bollo di Euro 16,00.
La SCIA, le comunicazioni e le autocertificazioni non sono soggette alla imposta di bollo.
Il soggetto che presenta istanza di autorizzazione alla installazione o modifica di impianti di cui all’art. 87 del D.Lgs 259/2003, nonché il soggetto che presenta Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 87bis della stessa legge , è tenuto, qualora il parere ambientale positivo o negativo sia rilasciato dall’ARPA entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza o della SCIA, al versamento di un contributo per le spese di rilascio del parere a favore dell’A.R.P.A.
All’atto del rilascio del parere, il SUAP provvede a richiedere, se dovuto, il versamento del contributo a favore dell’ARPA.
L’importo del contributo è stabilito a livello nazionale ( legge 221/2015 articolo 64 e D.M. 14 ottobre 2016).
Con C.C. n.46/20/35 del 20/03/2006 il Comune di Alessandria ha adottato il “Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti radioelettrici” con cui sono stati approvati i criteri per la localizzazione degli impianti radioelettrici:
Qualora per l’installazione e la modifica degli apparati per le trasmissioni telefoniche e radio televisive sia prevista contestualmente la costruzione e la modifica sostanziale di tralicci, torri, antenne e/o altre strutture, all’atto della presentazione della S.C.I.A. o dell’istanza di autorizzazione, è necessario altresì presentare la documentazione specifica prevista ai sensi del D.P.R. 380/2001:
Si ricorda inoltre che al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale e le varianti sostanziali ai progetti di opere già oggetto di denuncia, sono sottoposti, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori conforme alle procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita’ urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese” modificata con Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012 n. 7-3340.
(Comune di Alessandria zona sismica 3)
Riferimento: Procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico -Tel. 0131/515122