Accordi Territoriali

Ufficio competente: Servizio Tributi- Ufficio ICI/IMU/TASI
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, n. 6 – Palazzo Cuttica  in fase di aggiornamento
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Telefono: 0131 515542 – 515537  
Fax:  0131 515432
E-mailtributi@comune.alessandria.it

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI

La L. 431/1998 prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione in base a accordi territoriali definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
I contratti in base agli accordi territoriali consentono di usufruire di significativi benefici fiscali, tanto per il proprietario che per l'inquilino.
Sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/10/2012 è stata prevista:
"un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale [0,85], dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti"

Con la Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 53 è stato previsto: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ….  è ridotta al 75 per cento.”

 

NOVITA’ DAL 31 MARZO 2018

In data 30 marzo 2018 le organizzazioni della Proprietà (APPC, CONFABITARE, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, FEDERPROPRIETA’, UPPI) e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT), al termine del confronto sviluppatosi nel corso degli ultimi mesi, hanno sottoscritto e depositato il rinnovato Accordo Territoriale per il Comune di Alessandria.
Il rinnovato Accordo Territoriale sostituisce quello stipulato il 15 gennaio 2015 e quello per gli Studenti Universitari stipulato il 14 novembre 2016. I contenuti sostanziali dell’Accordo per gli Studenti Universitari stipulato il 14 novembre 2016 sono esattamente ripresi ed armonizzati nella forma con il testo del richiamato Accordo;

Il rinnovato Accordo Territoriale ha recepito quanto previsto dall’art. 1, c. 8 del D.M. 16-1-2017 Ministero Infrastrutture, G.U. n. 62 del 15-3-2017: “Gli accordi definiscono per i contratti non assistiti le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.”

A seguito del rinnovato Accordo Territoriale per gli immobili locati con i contratti transitori (Legge 9 dicembre 1998, art. 5, comma 1) è stato esteso il beneficio previsto dalla Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53 “l’Imposta, determinata applicando l’aliquota stabilità dal comune … [10,6 per mille] è ridotta al 75 per cento”; tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali.

 

ALLEGATI