Correzione e rettificazione atti di Stato Civile

Settore: Politiche di Sviluppo, Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca

Ufficio competente: Ufficio Nascite
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131/515217 – 0131/515331
E-mail: giancarlo.streppi@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: su appuntamento dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.45

 

COSA FA L’UFFICIO

L’Ufficio svolge tutte le attività necessarie a permettere, a chi ne abbia l’esigenza, di eliminare qualsiasi difformità esistente tra la situazione di fatto e un atto di Stato Civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) a lui relativo o relativo ad un proprio familiare.
Occorre distinguere tra:

  1. correzione di mero errore materiale commesso dall’Ufficiale di Stato Civile in sede di redazione di un atto. Questo procedimento si attiva a condizione che:
    1. esista una divergenza tra il contenuto dell’atto e la realtà (cosiddetto “errore”);
    2. la divergenza tra l’atto e la documentazione presentata o acquisita sia immediatamente rilevabile (cosiddetto “mero errore materiale”);
    3. l’errore sia addebitabile all’Ufficiale dello Stato Civile, nel senso che sia stato commesso per una semplice svista dell’Ufficiale dello Stato Civile ovvero per inesattezze contenute nella documentazione a suo tempo presentata o acquisita;
    4. la correzione non attribuisca, modifichi o disconosca i diritti delle parti interessate così come risultano dall’atto oggetto di correzione;
  2. rettificazione: in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per la correzione di un errore meramente materiale occorre promuovere la rettificazione dell’atto dello Stato Civile mediante ricorso promosso a cura dell’interessato presso il Tribunale – Sezione di Volontaria Giurisdizione nella cui circoscrizione si trova l’Ufficio di Stato Civile depositario dell’atto da rettificare. Analogo procedimento deve essere seguito in caso di:
    1. ricostituzione di un atto di Stato Civile andato distrutto o smarrito;
    2. formazione di un atto di Stato Civile omesso;
    3. cancellazione di un atto di Stato Civile indebitamente registrato;
    4. opposizione al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di ese-guire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

  • In caso di mero errore materiale commesso dall’Ufficiale dello Stato Civile, basta presentare un’istanza in bollo all’Ufficio che provvederà ad acquisire la documentazione necessaria e a eseguire direttamente la correzione.
  • In caso di rettificazione, l’interessato deve rivolgere ricorso al Tribunale – Sezione di Volontaria Giurisdizione di Alessandria, competente in quanto nella propria circoscrizione si trova l’Ufficio di Stato Civile depositario dell’atto da rettificare. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al sito www.tribunale.alessandria.ito si contatti il Tribunale di Alessandria (AL) – Corso Crimea, n. 8 – 15121 Alessandria (AL) – Tel. 0131 284211 (centralino) – Fax 0131 284230 – E-mail: tribunale.alessandria@giustizia.it.

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta può essere presentata da chiunque abbia l’esigenza, di eliminare qualsiasi difformità esistente tra la situazione di fatto ed un atto di Stato Civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) a lui relativo o relativo ad un proprio familiare.
Si può trattare di cittadini italiani o non italiani, maggiorenni e minorenni (in quest’ultimo caso mediante il/i proprio/i rappresentante/i legale/i).

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
  • Per la restante documentazione, considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti, si consiglia di contattare sempre preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile addetto che valuta in base alla situazione specifica e in relazione alla cittadinanza del/i richiedente/i.

SCADENZA

Nessuna scadenza.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

L’Ufficio su richiesta dell’interessato:

  • in caso di mero errore materiale commesso dall’Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver verificato il fatto e controllato l’eventuale documentazione, procede direttamente alla correzione dell’atto (mediante annotazione) e alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente;
  • in caso di rettificazione, il Tribunale – Sezione di Volontaria Giurisdizione emette il decreto di rettifica, che  trasmette all’Ufficio di Stato Civile depositario dell’atto da rettificare per l’aggiornamento dello stesso (mediante annotazione) e per le connesse comunicazioni ai sensi della normativa vigente. Nonostante dal 30 marzo 2001 la procedura giudiziale sia stata resa più agile avendo acquistato i caratteri della volontaria giurisdizione (instaurazione con ricorso e decisione in camera di consiglio), i tempi di emanazione del provvedimento di rettificazione non sono noti. La procedura da seguire comporta comunque specifiche variazioni a seconda di chi presenta le richieste di cui sopra (cittadini italiani, cittadini non italiani; maggiorenni, minorenni; nati e residenti in Alessandria, residenti in Alessandria e nati altrove, nati in Alessandria e residenti altrove). Considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti, si consiglia di contattare sempre preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile addetto.

COSTO PER IL CITTADINO

Per la correzione di mero errore materiale sull’istanza va apposta una marca da bollo da 16,00 €uro.
Per la rettificazione si rinvia al sito www.tribunale.alessandria.it o si contatti il Tribunale di Alessandria (AL) – Corso Crimea, n. 8 – 15121 Alessandria (AL) – Tel. 0131 284211 (centralino) – Fax 0131 284230 – E-mail: tribunale.alessandria@giustizia.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 95 e art. 98 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
  • D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
  • Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

IN EVIDENZA

Il ricorso promosso presso il Tribunale – Sezione di Volontaria Giurisdizione non comporta un accoglimento automatico. La decisione del Giudice, infatti, è discrezionale e si basa sulle motivazioni indicate e sulla documentazione allegata dal richiedente nel ricorso medesimo.