Inquinamento acustico - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Settore: Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza
Direttore:
 
Dott. Antonello Paolo Zaccone
Servizio: 
Tutela dell’Ambiente
Responsabile del Servizio: 
Dott.ssa Valentina Frisone
Indirizzo: 
Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 – interno cortile, lato sinistro, primo piano
Orario al pubblico: 
giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o su appuntamento
E-mail: 
tutela.ambiente2401@comune.alessandria.it

Riferimento: Anna Forcherio
Telefono: 0131 515338


COSA FA L'UFFICIO
Riceve la valutazione previsionale di impatto acustico predisposta dal responsabile delle attività produttive di beni e/o servizi soggette, in base alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, alla presentazione del documento citato. La documentazione presentata viene inviata all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.) per la redazione del parere tecnico di competenza. Il Servizio Tutela dell’Ambiente in base all'esito del parere dell'A.R.P.A. può chiedere al responsabile dell'attività di presentare integrazioni o imporre al medesimo di eseguire gli interventi ritenuti necessari per ridurre l'intensità del rumore prodotto dai macchinari impiegati. Ad attività avviata e a pieno regime, l'interessato dovrà inviare al Servizio Tutela dell’Ambiente una misurazione fonometrica attestante il rispetto dei valori limite di rumorosità.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La documentazione deve essere indirizzata a: Comune di Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, 15121 Alessandria, tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alessandria.it.
La documentazione deve essere redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale ed abilitato dalla Regione, secondo le linee guida emanate dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-11616 del 02/02/2004.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Sono tenuti a presentare la valutazione citata:

  1. i titolari dei progetti o delle opere inerenti la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
    • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
    • discoteche;
    • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
    • impianti sportivi e ricreativi;
    • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
  2. i titolari delle richieste di autorizzazione a costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
  3. i titolari delle richieste di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.

Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Le attività ricomprese nell’Allegato B del D.P.R. 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, poiché considerate a bassa rumorosità (scarica ELENCO ALLEGATO B)

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Il Servizio Tutela dell’Ambiente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico  all'Ufficio Protocollo del Comune, trasmette il documento stesso all'A.R.P.A. per la redazione del parere tecnico di competenza. In base all'esito del parere dell'A.R.P.A. l'ufficio può richiedere ulteriori precisazioni e/o integrazioni ed eventualmente l'esecuzione di opere di mitigazione della rumorosità prodotta dei macchinari, attrezzature o impianti impiegati. Ad attività avviata e a pieno regime, l'interessato dovrà inviare al Servizio Tutela dell’Ambiente una misurazione fonometrica attestante il rispetto dei valori limite di rumorosità. Al termine della procedura, la cui conclusione dipende dai tempi di risposta dell'A.R.P.A., l'ufficio rilascia all'interessato il nulla-osta all'esercizio dell'attività.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  • D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplifi-cazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-qua-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
  • L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
  • Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico";
  • Revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/165/237 del 15.07.2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25.09.2014 (consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Piano comunale di Classificazione Acustica").