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Aggiornamento del 21 maggio 2013
Ufficio Competente: Servizio Tributi - Ufficio ICI/IMU
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, 6 - Palazzo Cuttica
Orario al Pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa CUNIETTI Maria Rosa
Telefono: 0131 316511
Fax: 0131 515532
E-Mail: tributi@comune.alessandria.it
Posta certificata: TributiPEC@ComunediAlessandria.it
Con Deliberazione n. 70 / 215 / 332 / 0500G "Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 267/2000" il Consiglio Comunale di Alessandria nella seduta del 9 agosto 2012 ha dovuto deliberare le aliquote IMU "nella misura massima consentita" prevedendo "aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%".
In presenza di stato di dissesto, il 4° comma dell'art. 251 "Attivazione entrate proprie" del D. Lgs. 267/2000 prevede che "resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse".
Con Deliberazione n. 85 / 257 /413 / 1110M "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" il Consiglio Comunale di Alessandria nella seduta del 25 ottobre 2012, nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU ha previsto quanto segue:
Art. 10 "... disposizioni in materia di versamento di tributi locali", c. 4, lettera b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 "decreto pagamenti":
... Il versamento della prima rata [IMU - scadenza 17 giugno 2013] ..., e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel ... sito [ Portale del federalismo fiscale] alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; .... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio [2013], i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente [2012]. Il versamento della seconda rata [IMU - scadenza 16 dicembre 2013] ... e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito [ Portale del federalismo fiscale] alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; .... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."
Legge di stabilità 2013 del 24 dicembre 2012 n. 228.
L'articolo 1, comma 380 ha modificato l'originaria ripartizione dell'IMU tra Comune e Stato, infatti ha previsto che a quest'ultimo, dal 2013, debba andare solo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%. Nel caso di Alessandria in cui tali immobili sono soggetti all'aliquota dell'1,06% la differenza di gettito andrà al Comune stesso.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali accatastati in categoria D si continua a prevedere l'aliquota dello 0,2%.
ACCONTO: entro il 17/06/2013 (il 16 è una domenica)
SALDO: entro il 16/12/2013
ALIQUOTA BASE |
10,6‰ |
Applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati. |
|---|---|---|
ALIQUOTA BASE RIDOTTA |
9,6‰ |
Unità immobiliari del sobborgo di Castelceriolo ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici. |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA |
9‰ |
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA |
8,5‰ |
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA |
6‰ |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA |
6‰ |
Alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.C. |
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
6‰ |
Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. |
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE |
6‰ |
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; |
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA |
5‰ |
Immobili adibiti ad abitazione principale nel sobborgo di Castelceriolo con le relative pertinenze |
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA |
5‰ |
Unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore a 7.500. |
ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE |
6‰ |
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. |
ALIQUOTA RIDOTTA PER IL CONIUGE ASSEGNATARIO DELL'EX CASA CONIUGALE |
6‰ |
Anche se non proprietario. Si rendono applicabili tutti i benefici per l'abitazione principale in capo all'assegnatario. |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
2‰ |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
200€ |
Fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica |
|---|---|---|
ULTERIORE DETRAZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE PER I FIGLI |
50€ |
Per l'anno 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente anagraficamente nell'abitazione principale ed ivi dimorante abitualmente. La detrazione per i figli residenti non può superare l'importo di 400 Euro. |
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO |
50% |
Si dovrà presentare Dichiarazione IMU il cui modello è in fase di predisposizione da parte del Ministero dell'Economia. |
|---|---|---|
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI |
50% |
Di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l'istanza al Servizio Tributi - Ufficio ICI/IMU allegando idonea documentazione alla domanda. Il Comune si riserva, di verificare la veridicità dello stato di degrado dell'immobile. |
L'obbligo di presentare le sottoelencate istanze/comunicazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazione nell'anno 2012 rispetto a quanto risulta da quelle già presentate negli anni precedenti ai fini ICI.
IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA E ALLOGGI A.T.C.
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.C. beneficiano della sola detrazione di 200 euro e non della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato ( art. 8, Regolamento Comunale IMU).
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE DI 50 EURO PER FIGLIO
La maggiorazione della detrazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche ai figli adottivi, in quanto, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilisce che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome".
Per quanto riguarda, invece, i casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e ss. e 22 e ss. della Legge n. 184 del 1983, non acquisendo il soggetto lo stato di figlio degli affidatari, la maggiorazione della detrazione non può essere riconosciuta.
Per il calcolo dell'imposta i redditi dominicali dei terreni e le rendite catastali dei fabbricati vanno rivalutati, rispettivamente, del 25%, e del 5%, qualunque sia l'anno di attribuzione della rendita definitiva.
PASSO 1: CALCOLO BASE IMPONIBILE
Rendita Catastale X 5%
PASSO 2: SCELTA COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BASE IMPONIBILE
PASSO 3: SCELTA ALIQUOTA
PASSO 4: CALCOLO DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
[200 € + (50 € X numero figli conviventi di età non superiore a 26 anni)] / numero usufruitori della Detrazione
PASSO 1: CALCOLO BASE IMPONIBILE
Reddito Dominicale risultante a Catasto X 25%
PASSO 2: SCELTA COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BASE IMPONIBILE
PASSO 3: ALIQUOTA 10,6‰
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
AGGIORNAMENTO VALORI
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Tributi, il Comune di Alessandria, entro il 31 maggio di ogni anno, con Deliberazione della Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale (c. 6, art. 5 Regolamento Comunale IMU).
Le porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinenziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, devono essere denunciate dai soggetti passivi nella dichiarazione IMU. La prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente, deve basarsi su concreti elementi fattuali, dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale. Tale disciplina derogatoria prevede da parte del Comune il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di un'area, con le caratteristiche sopra evidenziate, con un'estensione massima di 1.000 mq. al netto della proiezione a terra degli edifici. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU.
DICHIARAZIONE IMU PERTINENZA 1000 MQ
Per l'anno d'imposta 2012 il termine di presentazione è stato prorogato al 30 giugno 2013.
Per l'anno d'imposta 2013 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2014.
PASSO 1: CALCOLO BASE IMPONIBILE
Valore al mq risultante da PRG (*) X mq
PASSO 2: ALIQUOTA 10,6‰
(*) Valori delle aree edificabili
Con delibera G.C. n. 474/2005 sono stati definiti i valori delle aree in considerazione delle destinazioni previste dal P.R.G.. I valori delle aree per l'anno 2012 sono gli stessi dell'anno 2007.
Nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle pag. 40-53 sono riportati diversi esempi di calcolo.
Fabbricato Categoria Catastale "A" a disposizione dovuto annuo: RENDITA CATASTALE X 1,05 X 160 X 0,0106
Fabbricati Categoria Catastale "D" (esclusi D5) dovuto annuo: RENDITA CATASTALE x 1,05 X 65 X 0,0106
Fabbricato Categoria Catastale "A2" e relativa Pertinenza di Categoria Catastale "C6" abitato da una famiglia di 4 persone (marito, moglie e 2 figli di età inferiore a 26 anni) utilizzato come abitazione principale in comproprietà al 50% tra i due coniugi. Calcolo per ogni coniuge dovuto annuo: [(RENDITA CATASTALE "A2" X 1,05 X 160 X 0,006) / 2] + [(RENDITA CATASTALE "C6" X 1,05 X 160 X 0,006) / 2] - [((50 X 2) + 200)/2]
Terreno Agricolo Coltivatore Diretto dovuto annuo: REDDITO DOMINICALE X 1,25 X 110 X 0,0106

In collaborazione con ANUTEL [Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali]
http://www.riscotel.it/calcimu/calcoloimu.php?comune=A182
IMPORTO MINIMO
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro dodici. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
ARROTONDAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
17 giugno 2013 |
Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta nel 2012 |
|---|---|
16 dicembre 2013 |
Il Comune può procedere sulla manovrabilità delle aliquote fino al 30 settembre 2013, ma i provvedimenti, per essere efficaci ai fini del saldo devono essere pubblicati entro il 16 novembre 2013. Altrimenti il saldo sarà pari alla differenza tra l'imposta annuale dovuta nel 2012 e l'acconto già versato a giugno 2013. |
Entro il 16 dicembre 2013 |
Saldo pari alla differenza tra l'imposta annuale e l'acconto e/o la seconda rata già versata in settembre. |
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante modello F24 disponibile presso banche ed uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Dal 18 aprile il modello F24 è disponibile, con relative istruzioni, on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/compilazione+invio+f24
Contestualmente al pagamento dell'importo di competenza comunale, con il modello F24 dovrà essere versata anche la quota di competenza erariale, ovvero a favore dello Stato.
CODICE COMUNE: A182
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE D
3930 3925
TIPOLOGIA IMMOBILE |
A FAVORE DEL COMUNE |
A FAVORE DELLO STATO |
|---|---|---|
ABITAZIONE PRINCIPALE |
3912 |
|
FABBRICATI AD USO STRUMENTALE |
3913 |
|
TERRENI |
3914 |
3915 |
AREE FABBRICABILI |
3916 |
3917 |
ALTRI FABBRICATI |
3918 |
3919 |
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE D |
3930 |
3925 |
La casella "detrazione" conterrà sia la detrazione base pari a € 200,00 che quella aggiuntiva di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente con il contribuente.
Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione tributaria del 30% dell'imposta dovuta in caso di omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
Tale strumento può essere utilizzato a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento in materia di I.M.U., relativa all'anno d'imposta in questione.
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
"Sprint", effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
"Breve", effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, che prevede una riduzione della sanzione al 3%.
"Lungo", effettuabile oltre il trentesimo giorno, che prevede una riduzione della sanzione al 3,75%.
"In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta" (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012).
Dal 19 giugno 2012, è stata resa disponibile la possibilità di ravvedimento operoso direttamente dalla pagina di Calcolo IMU.
http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0601/calcimu.html?comune=A182
http://www.riscotel.it/calcimu/ravvedimento.html
Precisazioni su come opera l'istituto del ravvedimento rispetto alle violazioni concernenti l'anno d'imposta 2012 si trovano a pag. 6 e 7 della Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze " ... IMU - Chiarimenti in ordine alle modifiche previste dal DL 35_2013" (presente in questa pagina IMU).
I contribuenti per il calcolo dell'importo dovuto come ravvedimento possono avvalersi del programma presente nella pagina IMU
INTERESSI
Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell' uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (c. 3, art. 13 del Regolamento Comunale IMU)
Per avvalersi della facoltà di richiesta di rimborso utilizzare il seguente modello.
E' possibile compilare la dichiarazione IMU direttamente dalla pagina di Calcolo IMU
Guida alla compilazione della dichiarazione IMU
POSTA CERTIFICATA: TributiPEC@ComunediAlessandria.it
DICHIARAZIONE IMU - SCADENZA:
Art. 10 "... disposizioni in materia di versamento di tributi locali", c. 4, lettera a) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 "decreto pagamenti":
30 giugno 2013 per le variazioni intervenute nell'anno 2012.
30 giugno 2014 per le variazioni intervenute nell'anno 2013.
Precisazioni in merito al nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni IMU si trovano a pag. 6, 7 e 8 della Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "... IMU - Chiarimenti in ordine alle modifiche previste dal DL 35_2013" (presente in questa pagina IMU)
Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/257/413/1110M del 25/10/2012
ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
Comma 4
Le porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinenziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, devono essere denunciate dai soggetti passivi nella dichiarazione IMU. La prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente, deve basarsi su concreti elementi fattuali, dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale. Tale disciplina derogatoria prevede da parte del Comune il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di un'area, con le caratteristiche sopra evidenziate, con un'estensione massima di 1.000 mq. al netto della proiezione a terra degli edifici. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU (c. 4, art. 5 Regolamento Comunale IMU).
DICHIARAZIONE IMU PERTINENZA 1000 MQ.
Per l'anno d'imposta 2012 il termine di presentazione è stato prorogato al 30 giugno 2013.
Per l'anno d'imposta 2013 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2014.