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Pratiche sanitarie ASL AL, SIAN, SERVIZIO VETERINARIO

Foto sportello per pratiche sanitarie

Nella D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010 sono contenute le indicazioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 852/2004 e dell'accordo stipulato tra Stato, Regioni e Province Autonome.

Il Regolamento CE n. 852/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di notificare ogni stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (compresa la vendita / somministrazione) per consentire all'ASL di conoscerne la localizzazione e la tipologia dei attività ai fini dei controlli di competenza.

La notifica riguarda l'apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la cessazione, la chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.
A titolo informativo ma non esaustivo, le principali attività soggette ad obbligo di notifica sono:

  • la produzione primaria in generale;
  • la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti sia in sede fissa che su aree pubbliche;
  • l'attività di somministrazione alimenti e bevande (compresi gli agriturismi);
  • scuole di cucina e scuole alberghiere;
  • ristorazione collettiva - mense (produzione in loco - pasti veicolati); 
  • la vendita di alimenti tramite distributori automatici;
  • la preparazione e/o somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee;
  • il deposito di alimenti;
  • la vendita di carni e/o prodotti  ittici;
  • laboratori annessi agli esercizi commerciali che forniscano al consumatore carni fresche; 
  • la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo;
  • la produzione di altri alimenti di origine animale per la cessione diretta al consumatore finale o per la cessione da  un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi commerciali.
 
 
Attività in sede fissa

Per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla  vendita su aree pubbliche) la  notifica di inizio o variazione attività (allegato 2) deve essere presentata presso l'ASL competente per territorio utilizzando l'apposita modulistica, in triplice copia:

  • una copia della notifica e della documentazione allegata viene trattenuta dall'ASL;
  • una copia della notifica con data e protocollo di ricevimento dell'ASL viene restituita all'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica;
  • una copia della notifica, insieme alla comunicazione dell'avvenuta registrazione, viene trasmessa al Comune a cura dell'ASL.

A seguito della presentazione di notifica, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse.

Le notifiche sanitarie devono essere presentate, in base al tipo di attività svolta,  al SIAN ASL AL in Alessandria, Via Venezia n. 6 o al SERVIZIO VETERINARIO ASL AL, in Alessandria, Spalto Marengo 37.

 
 
Attività  su aree pubbliche

Per le attività finalizzate alla vendita di alimentari su aree pubbliche, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica di inizio o di variazione attività (allegato 2) deve essere presentata (in triplice copia con le stesse modalità specificate per le attività in sede fissa) prioritariamente presso l'ASL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente), o in assenza del laboratorio, presso l'ASL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente).
Nel caso in cui l'impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all'impresa stessa) ubicati in due Comuni di ASL diverse, sono necessarie due notifiche distinte.
In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso l'ASL dove l'impresa ha sede legale (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.
Unitamente alla notifìca, l'impresa dovrà comunicare all'ASL competente (con allegato 4) ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione.
In particolare, a titolo non esaustivo, tale obbligo di comunicazione riguarda le seguenti attività:

  • vendita carni fresche;
  • vendita prodotti ittici;
  • vendita salumi e/o formaggi che necessitano della conservazione in frigorifero;
  • attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura);
  • attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione su area pubblica.

Le notifiche sanitarie ed eventuali modelli correlati (es: comunicazioni per automezzi, comunicazioni per negozi mobili ecc) devono essere presentate, in base al tipo di attività svolta,  al SIAN ASL AL in Alessandria, Via Venezia n. 6 o al SERVIZIO VETERINARIO ASL AL, in Alessandria, Spalto Marengo 37.

 
Attività temporanee

La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, svolte sia a fini di lucro sia a fini sociali/benefici,  rappresentano situazioni particolari con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività non paragonabili alle attività svolte in sede fissa in modo permanente.
Sono definite "temporanee" tutte quelle manifestazioni quali sagre, feste campestri, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche ecc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc, in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata /cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare, ivi comprese le bevande.
Il regolamento CE 852/2004 ha definito nell'allegato 2  i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare prevedendo un capitolo specifico , il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee.
 
A seconda delle modalità con cui si svolgono, le manifestazioni possono essere suddivise nelle seguenti tipologie :
 
A. Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati.
In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in  cui si effettua la preparazione /cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi ecc.
Solitamente si svolgono nell'arco della giornata, in luoghi all'aperto eventualmente dotati di strutture temporanee (tettoie ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi.
Nella presente tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. 
 
B. Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura.
Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua, oltre che la somministrazione, anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all'aperto o in strutture chiuse per una o più giornate e non comprese nella tipologia A.
 
Per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari, i requisiti richiesti sono ovviamente diversi a seconda della tipologia della manifestazione e soprattutto della complessità delle preparazioni. 
 
Nella D.G.R. n. 27-3145 del 16/12/2011, così come modificata dalla D.D. n. 218 del 28/03/2012 (sono contenute le linee guida (consultabili da questo sito) per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare.
 
L'organizzatore della manifestazione è tenuto a presentare all'ASL AL S.I.A.N, nonché per conoscenza al Comune di Alessandria, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per manifestazione temporanea (di tipologia A o B), entro dieci giorni dall'inizio della stessa, ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e dell'esercizio degli opportuni controlli da parte dell'ASL.
 
Per la segnalazione deve essere utilizzata l'apposita modulistica che comprende anche l'autovalutazione delle regole di buona prassi igienica attinenti ai rischi specifici che si intendono applicare in autocontrollo. 
 
Trattandosi di segnalazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004 non è necessario che l'ASL rilasci alcun parere. L'ASL potrà eseguire controlli durante una o più fasi di svolgimento della manifestazione.
 
Sono escluse dall'obbligo della SCIA le attività di mera vendita nonché l'eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.
 
La registrazione dell'attività comprendente la gestione tecnico-amministrativa della segnalazione è soggetta al pagamento di € 36,00 da pagarsi su c/c/p n. 12108155 intestato a SIAN ASL AL - VIA VENEZIA 6 15121 AL - causale:scia temporanea
 
Gli operatori sanitari già registrati come catering/banqueting, o strutture mobili per la preparazione, in caso di manifestazioni temporanee, devono presentare la S.C.I.A. per la tipologia B, ma non sono soggetti al pagamento del diritto sanitario.
 
La mancata segnalazione delle attività temporanee è soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lvo 193/07.
 
Si rammenta  che le manifestazioni temporanee di somministrazione e/o vendita alimenti debbono essere autorizzate, oltre che dal punto di vista sanitario, anche da quello amministrativo, pertanto l'operatore sprovvisto di titolo autorizzativo dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o richiedere l'autorizzazione temporanea alla vendita su aree pubbliche almeno 30 giorni prima della manifestazione, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle normative vigenti.
 
Per informazioni inerenti i requisiti igienico sanitari e strutturali per le attività sia in sede fissa che temporanee nonché per le procedure di autocontrollo HACCP, è possibile contattare l'ASL AL ai seguenti recapiti:
SIAN ASL AL Via Venezia 6 Alessandria - 0131/307800 - 307812 - 307809 fax: 0131/307806
SERVIZIO VETERINARIO ASL AL Spalto Marengo 37 Alessandria - 0131/306307 - fax: 0131/41677

 
 

Riferimenti normativi

 
 
 

Uffici Comunali

Direzione Sviluppo Economico - Servizio Commercio 
Ufficio Pubblici Esercizi 
Piazza della Libertà 1 - 15121 Alessandria
1° piano lato via San Giacomo della Vittoria 

Sig.ra Germana Roggero tel. 0131 515469
Sig. Marco Rolando tel. 0131 515415
FAX 0131 515379 
 
PEC:  suap@comunedialessandria.it

 
 

Modulistica

 
 

F.A.Q. e altre informazioni

 

Collegamenti Utili