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Elezioni Amministrative 2012 - Propaganda elettorale e comunicazione politica

 

La campagna elettorale inizia con l'ammissione delle liste per le elezioni alla carica di Sindaco e  del Consiglio Comunale (di norma il 30° giorno antecedente le elezioni).

Protocollo d'intesa per la disciplina della propaganda elettorale delle Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012 tra la Prefettura, i rappresentanti delle forze dell'ordine, del Comune di Alessandria, nonché delle formazioni politiche.

 
 

Propaganda elettorale mediante affissioni

A partire dal 05/04/2012  l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale nonché da parte dei soggetti che vi partecipano indirettamente (fiancheggiatori), è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1° della Legge 4.4.1956 n. 212 e s.m.i.

 
 

Ubicazione, numero e dimensione degli spazi destinati alla propaganda elettorale

 
 

La propaganda elettorale si distingue fra diretta ed indiretta.

 

Propaganda elettorale diretta

E' quella dei partiti, dei gruppi politici partecipanti direttamente alle competizioni elettorali.

Per ogni singola elezione, ad ogni lista ammessa spetta uno spazio di cm 100 x 200. Gli spazi per la propaganda diretta saranno assegnati in base ad apposito sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Circondariale.

 
 
 

Propaganda elettorale indiretta

E' quella fatta da coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale, intendono manifestare il loro sostegno.

Gli spazi destinati alla propaganda indiretta sono di cm 70 x 100 e saranno assegnati in base al numero di richieste pervenute ed alle affinità politiche che rappresentano

 
 
 

Propaganda elettorale figurativa, mobile e sonora

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresì, il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

E' ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Quando l'uso di mezzi di amplificazione abbia luogo da mezzi mobili in movimento, detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

 
 

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituiti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezioni statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 07 maggio 2012), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 
 

Utilizzo sale comunali

Nell'ambito delle disposizioni concernenti la campagna elettorale, il Comune, senza oneri a proprio carico, é tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti. (artt. 19, comma 1, e 20, comma 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

 
 

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Da sabato 5 maggio 2012 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.