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Normativa di riferimento

E' un archivio che contiene una raccolta delle principali disposizioni di normative in tema di pari opportunità a livello internazionale, comunitario, nazionale. Per ciascun atto normativo è disponibile una descrizione sintetica dei contenuti, allo scopo di facilitarne la comprensione ed allo stesso tempo agevolarne la ricerca.

 

Costituzione Italiana (in G.U. 7 dicembre 1947)

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
 
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 51
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. muove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" 

 

Leggi di Riferimento

Legge n.1204 del 30 dicembre 1971 "Tutela delle lavoratrici madri"
Legge n.903 del 9 dicembre 1977 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"
Legge n.125 del 10 aprile 1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo e donne nel lavoro"
Legge n.215 del 25 febbraio 1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"
D.P.C.M. del 27 marzo 1997 "Azioni volte a promuovere l'attribuzione dei poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini"

L. n.61 del 25 febbraio 2000
Legge n.53 del 8 marzo 2000
D.L. n.196 del 23 maggio 2000
Legge n.30 del 14 febbraio 2003
Legge costituzionale n.1 del 30 maggio 2003

 

Convenzione ONU

La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, adottata dall'Assemblea Generale con ris. 34/180 del 18 dicembre 1979) costituisce lo strumento fondamentale in materia di diritti delle donne offrendo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione. La Convenzione ha fatto seguito ad una serie di documenti adottati nel quadro delle Nazioni Unite, il più importante dei quali fu certamente l'omonima Dichiarazione del 1967. La Convenzione è entrata in vigore nel 1981. Oggi si contano 176 Stati contraenti. L'art.1 della Convenzione definisce il concetto di "discriminazione contro le donne" come: "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".La Convenzione evidenzia gli obiettivi e le misure specifiche che devono essere adottate in vista della creazione di una società nella quale le donne godano della piena eguglianza e quindi della piena realizzazione dei diritti garantiti a tutti gli individui: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro (art.11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art.12) all'eguaglianza di fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art.16), nell'educazione e nell'istruzione (artt. 5 e10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nell'accesso al credito (art.13), nella concessione o perdita della nazionalità (art.

 

Dichiarazione di Helsinki 4 giugno 1999

In occasione del Seminario della Lobby Europea delle donne, tenuto ad Helsinki il 4 giugno 1999, è stata approvata una dichiarazione in cui viene sottolineata la necessità di una maggiore parità fra uomini e donne in tutti i settori della vita sociale, economica e politica, in quanto "l'uguaglianza delle donne è fondamentale per lo sviluppo di ciascuna società". Si invitano pertanto gli Stati membri a "segnalare donne per ricoprire incarichi di alto livello nel processo di presa di decisione inclusi la Commissione Europea, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, ed anche in altre posizioni di negoziazione ad alto livello in relazione a guerre e conflitti". Il Codice è stato adottato in forza della delega al Governo di cui all'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246 per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale "devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo".

 

Codice delle pari opportunità - D. lgs. 11/04/2006, n. 198

Il Codice è suddiviso in quattro libri:

Libro I - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
Libro II - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Libro III - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI
Libro IV - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI