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Funzioni Consiglieri Circoscrizionali

I Consiglieri circoscrizionali rappresentano in modo diretto i cittadini della Circoscrizione nella quale sono stati eletti. Essi tuttavia, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, nel senso che I ConsiglierI eletti in una lista elettorale e perciò inseritI in un determinato gruppo consiliare, possono in qualsiasi momento dimettersi da quel gruppo ed aggregarsi ad un altro. Se non intendono aderire ad alcun gruppo politico esistente possono costituire il Gruppo Misto oppure anche uno di nuova denominazione, ai sensi DELL'ART. 17, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI e DALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA A) E C) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
A capo di ciascun gruppo presente in Consiglio, viene istituito un Capo Gruppo nominato dai Consiglieri appartenenti alla relativa formazione (i Consiglieri che singolarmente costituiscono un gruppo sono automaticamente designati Capo Gruppo). Il ruolo dei Capi Gruppo è di estrema importanza in quanto coordinano i Consiglieri appartenenti al proprio gruppo consiliare e costituiscono il punto di contatto tra quest'ultimo ed il Presidente. Attraverso la CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO creano un momento di confronto unitario molto importante con il Presidente, infatti è durante questi eventi che vengono delineate le linee programmatiche generali che verranno poi sottoposte al Consiglio intero.

Le azioni fondamentali dei Consiglieri Circoscrizionali sono: la presenza in Consiglio, al fine della regolarità della seduta (numero legale per la validità delle sedute = 10 Consiglieri presenti + il Presidente) e l'espressione di voto in Consiglio, necessaria per determinare la volontà del Consiglio stesso.
I Consiglieri circoscrizionalI dispongono inoltre di notevoli poteri di iniziativa, di proposta e di indagine attraverso i seguenti atti:

 
  • Interrogazione: domanda formulata per iscritto al Presidente per conoscere la veridicità di un determinato fatto e quali siano le relative azioni intraprese in seguito ad esso (ART. 49 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). La risposta viene fornita dal Presidente in forma scritta;
  • Interpellanza: domanda presentata per iscritto al Presidente per chiedere le motivazioni dell'azione presidenziale (ART. 51 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). La risposta viene fornita verbalmente dal Presidente durante un'adunanza consiliare;
  • Mozione: istanza scritta presentata al Presidente per ottenere una manifestazione di volontà del Consiglio al fine di organizzare l'attività dello stesso, esprimere posizioni su tematiche di propria competenza, formulare azioni di indirizzo politico (ART. 37 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE);
  • Ordine del Giorno (O.D.G): istanza scritta presentata al Presidente per ottenere una manifestazione di volontà del Consiglio, al fine di richiedere degli appositi interventi da parte dei competenti organi comunali in merito a materie la cui gestione esula dalle competenze attribuite alla Circoscrizione (ART. 42 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).
 
 

Ogni Consigliere, può in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, dimettersi da tale carica tramite la presentazione di una lettera di dimissioni indirizzata al Consiglio circoscrizionale nel quale è stato eletto. Tale lettera deve essere obbligatoriamente presentata al protocollo dell'Ente (piazza della Libertà), nonché personalmente dal Consigliere dimissionario. Diversamente, può essere consegnata anche a mano da altra persona, ma in questo caso la lettera di dimissioni deve essere autenticata e unitamente ad essa, è tassativamente prevista la presentazione di un apposito atto di delega, autenticato in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quando viene presentato e nel quale deve essere espressamente indicato il nominativo della persona consegnataria (ART. 3 DEL D. L. N. 80/2004).
Ogni altra modalità di presentazione di dimissioni - ad esempio: invio di lettera di dimissioni a mezzo fax, posta, e-mail, presentazione della stessa direttamente al Presidente circoscrizionale, all'Assessore al Decentramento, presso la sede della Circoscrizione o del Servizio Decentramento, ecc... - non avrà alcun valore agli effetti delle dimissioni.
Le dimissioni presentate correttamente, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili da parte di chiunque (anche dal Consigliere stesso in caso di un suo ripensamento).
Attraverso un apposito atto deliberativo di "surroga", il Consiglio circoscrizionale provvederà entro dieci giorni a sostituire il dimissionario con il primo candidato alla carica di Consigliere escluso alla nomina sino a quel dato momento (ART. 38, COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000).