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I Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti hanno l'obbligo di istituire le Circoscrizioni di Decentramento, mentre ne hanno la facoltà tramite previsione statutaria e regolamentare, quelli con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti (quindi la città di Alessandria). In virtù di questa opportunità, l'Amministrazione comunale alessandrina ha definito l'istituzione delle Circoscrizioni di Decentramento con gli ARTT. 19 E SEGUENTI DELLO STATUTO COMUNALE, prevedendo le loro funzioni istituzionali di partecipazione, di consultazione e gestionali di alcuni servizi di base.
Inoltre è stata anche stabilita la loro possibilità di potere svolgere ulteriori funzioni specificatamente delegate dal Consiglio comuale, la cui gestione "decentrata" non comporti un aumento degli oneri a carico dell'Amministrazione.
L'Amministrazione comunale alessandrina si è dotata di un REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI, fondamentale strumento normativo per la gestione giuridico-amministrativa delle attività circoscrizionali. Questo Regolamento integra le disposizioni previste in materia dallo Statuto comunale e dal Regolamento del Consiglio comunale (da quest'ultimo assimila alcune metodologie operative).
È quindi sulla base del Regolamento delle Circoscrizioni e dello Statuto comunale che le Circoscrizioni locali possiedono competenze e funzioni proprie.
Nell'ambito delle loro attribuzioni, è stata anche prevista la gestione diretta da parte delle Circoscrizioni degli immobili a loro assegnati, ed in particolare quelli utilizzati come sedi circoscrizionali, denominati CENTRI CIVICI.
Infine, è da segnalare che con l'individuazione specifica delle competenze, nonché delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento, sono state espressamente delegate alle CircoscrizIoni delle ulteriori funzioni (c.d. funzioni delegate):