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Protezione Civile

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Sede della Protezione Civile di Alessandria:
Via Faà di Bruno, 70
protezione.civile@comune.alessandria.it

Tel. 0131 56216
Tel. centralino 0131 512611

Fax. 0131 52021 / 0131 515722

 
 

Consigli alla popolazione

Comportamenti da adottare in caso di esondazioni, inondazioni, alluvioni.
Comportamenti da adottare in caso di terremoto.
Comportamenti da adottare in caso di incidente industriale.
 
 
Ristoro danni per l'evento atmosferico di aprile 2009.
 
 

Regolamenti

Elenco dei regolamenti inerenti la Protezione Civile:

Per consultare i regolamenti vai alla sezione "Area Istituzionale - Attività - Regolamenti".
 
 

Obiettivi e compiti

Con la legge 24 febbraio 1992, n.225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha la finalità di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

La legge n.225/92 fissa gli obiettivi, definisce gli eventi e classifica le attività di Protezione Civile.

Gli OBIETTIVI chiaramente indicati dalla legge sono la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi.

Sono addetti a tale tutela le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio.
 
Gli EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo sono ripartiti in 3 categorie:

 

Le ATTIVITÀ di protezione civile sono dalla legge così classificate:

 

COMPITI ATTRIBUITI AI COMUNI:

Il Decreto Legislativo n.112/98, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", disciplina le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

 
  1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08.06.90 n.142, e, in ambito montano tramite le comunità montane e alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;
  4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

 
Piano Comunale di Protezione Civile.
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