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Matrimonio religioso

Ultima modifica: 07/06/2011 15.58.28

 

Direzione

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

 

Direttore di Direzione

Cristina Bistolfi

 

Ufficio competente

Ufficio Matrimoni

 

Dove si trova

Ingresso nel cortile lato sinistro, 2° PIANO, corridoio a destra

 

Orario al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,45

 

Telefono

0131/515290 - 0131/515177

 

Fax

0131/515362 - 0131/515412

 
 

COSA FA L'UFFICIO:
L’Ufficio cura tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla celebrazione del matrimonio religioso.
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per l’ordinamento canonico) ed il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, celebrato dal parroco, che produce effetti civili per l’ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i cosiddetti “culti acattolici”, riconosciuti dallo Stato italiano o previsti da accordi specifici tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose (matrimonio valdese, avventista, delle Assemblee di Dio in Italia, ebraico, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia).
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA:
Eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza opposizioni, i nubendi ritirano presso l’Ufficio il certificato di eseguita pubblicazione, che deve essere consegnato al Parroco/Ministro di culto per il seguito di competenza.
I nubendi devono quindi adempiere alle formalità che regolano i rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede/l’Autorità Religiosa acattolica, rivolgendosi al Parroco/Ministro di culto, prestando particolare attenzione alla scelta del regime patrimoniale tra i coniugi da dichiarare al celebrante.
CHI PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA:
I nubendi, per i quali siano state eseguite le pubblicazioni di matrimonio senza alcuna opposizione, possono contrarre matrimonio con rito religioso cattolico/acattolico.
MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:· Matrimonio religioso con rito cattolico:
Il Parroco predispone la richiesta di pubblicazioni di matrimonio da farsi nella Casa Comunale. Eseguite le pubblicazioni e decorsi i termini di legge, l’Ufficio Pubblicazioni rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni, che gli sposi dovranno consegnare al Parroco richiedente, concordando con lo stesso la data della celebrazione del matrimonio.
Entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il Parroco inoltra la richiesta di trascrizione del relativo atto all’Ufficio Matrimoni, che provvede direttamente alla sua trascrizione, alla sua annotazione a margine dell’atto di nascita degli sposi ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.

· Matrimonio religioso con rito acattolico:
Il Ministro di Culto predispone la richiesta di pubblicazioni di matrimonio da farsi nella Casa Comunale.
Il matrimonio può essere celebrato in qualsiasi Comune italiano.
Entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il Ministro di Culto inoltra all’Ufficio la richiesta di trascrizione del re-lativo atto (unitamente al nulla–osta che autorizza il Ministro di Culto alla celebrazione). L’Ufficio provvede di-rettamente alla sua trascrizione, alla sua annotazione a margine dell’atto di nascita degli sposi ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.
RIFERIMENTI NORMATIVI:· Artt. 106 e segg. del Codice Civile;
· Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, l’11 febbraio 1929);
· R.D. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia);
· Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi);
· R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l’attuazione della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato);
· Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
· Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede);
· Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno);
· Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia);
· Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane);
· Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia – UCEBI):
· Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI);
· Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);
· D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile);
· D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici);
·Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative.

 
 

Dati estratti dalla "Guida dei servizi" redatta dall'URP