1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Vai alla pagina iniziale
Testata per la stampa

Menu di sezione

Vai alla versione stampabile della pagina

Contenuto della pagina

Atti di nascita

Ultima modifica: 07/06/2011 16.27.23

 

Direzione

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

 

Direttore di Direzione

Cristina Bistolfi

 

Ufficio competente

Ufficio Nascite

 

Dove si trova

Ingresso nel cortile lato sinistro, 2° PIANO, corridoio a destra

 

Orario al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,45

 

Telefono

0131/515217 - 0131/515331

 

Numero Verde

0131/515362 - 0131/515412

 
 

COSA FA L'UFFICIO:
L’Ufficio iscrive/trascrive l’atto di nascita dei figli di genitori residenti o meno nel territorio del Comune e cura gli adempimenti connessi e conseguenti.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA:La denuncia di nascita può essere resa:
· presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita. L'atto viene poi inviato dalla Direzione Sanitaria all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove risiedono i genitori o del Comune indicato dai genitori quando questi risiedano in Comuni diversi.
· presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita.
· presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la denuncia può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni.

Per le nascite avvenute in abitazione privata, la denuncia può essere effettuata presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in Comuni diversi, la denuncia può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni.
CHI PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA:Per la denuncia di nascita:
- di un figlio legittimo occorre la presenza del padre o della madre o di un loro procuratore speciale o del medico/ostetrica/persona che ha assistito al parto;
- di un figlio naturale occorre la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio o dell’unico genitore che intende effettuare il riconoscimento.
Il figlio naturale può essere riconosciuto anche da genitori uniti in matrimonio con altra persona.
Non possono riconoscere il figlio naturale genitori di età inferiore a 16 anni.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:·Documento di identità del/i dichiarante/i in corso di validità. Per il dichiarante/i sprovvisti di tale documento è necessaria la presenza di due testimoni, maggiorenni e muniti di un documento di identità in corso di validità, che garantiscano per l’identità del/i dichiarante/i.
· Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dalla ostetrica che ha assistito al parto.

Per dichiarante/i cittadino/i straniero/i, che non conosce/ono la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità.
SCADENZA:La denuncia di nascita deve essere resa:
· entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
· entro dieci giorni presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o, in caso di residenze diverse, indifferentemente presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre o del padre;
· entro dieci giorni presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita.

Se la denuncia è resa oltre il decimo giorno, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Della denuncia tardiva viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:
L’Ufficio iscrive/trascrive immediatamente l’atto di nascita, rilasciando i relativi estratti/certificati al/i genitore/i ed emettendo le connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.
Per i soli figli di genitori residenti nel Comune l’Ufficio provvede all’iscrizione anagrafica sullo stato di famiglia della madre (eccezionalmente del padre, se la madre non risiede in alcun Comune italiano) ed alle comunicazioni necessarie all’assegnazione del codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i figli di genitori non residenti trasmette immediatamente l’atto di nascita all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per il seguito di competenza (iscrizione anagrafica sullo stato di famiglia della madre ed assegnazione del codice fiscale/tessera sanitaria).


RIFERIMENTI NORMATIVI:· Artt. 131 e segg. del Codice Civile
· D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)
· Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
· D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile)
· D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici)
· Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative
IN EVIDENZA:Casi particolari:
· Nel caso di bimbo nato morto, la denuncia deve essere resa solo presso l’Ufficiale dello Stato Civile del comune di nascita.
· Nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la denuncia deve essere resa solo presso l’Ufficiale dello Stato Civile del comune di nascita.
· Nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti allo estero, la denuncia può essere resa presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita.
· Nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all'estero, la denuncia può essere resa presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita.


 
 

Dati estratti dalla "Guida dei servizi" redatta dall'URP